Min. lavoro: interpello 22/2011 – Età pensionabile tersicorei e ballerini
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito dell’ANFOLS (Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche), in merito all’interpretazione della normativa inerente l’età pensionabile dei tersicorei e ballerini.
Il quesito attiene in particolare all’applicabilità a tali categorie della disciplina prevista dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006, così come da ultimo modificata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 5/2010, concernente la sussistenza del diritto delle lavoratrici in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini.
La risposta in sintesi:
“…Con riferimento alle categorie lavorative dei tersicorei e ballerini, la norma che definisce l’età pensionabile dei medesimi è l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 182/1997, così come riformulato dall’art. 3, comma 7 del D.L. n. 64/2010 (conv. da L. n. 100/2010).
Tale norma individua un’età pensionabile di 45 anni per uomini e donne, con la possibilità di opzione per il proseguimento dell’attività di servizio fino al “limite massimo” di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini.
Questa disciplina, in virtù della sua specialità, non può ritenersi compatibile con la norma generale sopra ricordata, di cui all’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006, che riconosce il diritto alle lavoratrici di proseguire il rapporto di lavoro fino all’età pensionabile prevista per gli uomini.
Infatti, la disciplina speciale relativa ai ballerini e tersicorei precisa letteralmente che il limite di età – differenziato per gli uomini e per le donne – per cui è possibile l’esercizio dell’opzione, è un “limite massimo”: evidentemente il Legislatore ha ritenuto opportuna una differenziazione dell’età pensionabile massima in relazione al sesso del lavoratore, in virtù delle particolari caratteristiche dell’attività medesima.
Vi è da aggiungere inoltre, che tale norma così come riformulata, da considerarsi incompatibile con la prima, è anche successiva alla norma generale sopra ricordata.
Per inciso non può altresì non ricordarsi che la norma speciale di cui al D.Lgs. n. 182/1997, come novellato dall’art. 3, comma 7, del D.L. n. 64/2010, è prevista solamente per i due anni successivi all’entrata in vigore del provvedimento normativo di modifica ed unicamente per il personale assunto a tempo indeterminato. Ne consegue pertanto che, a regime, il limite massimo dietà pensionabile per le categorie de quibus è fissato, per uomini e donne, a 45 anni.
Si conclude pertanto, che l’età pensionabile prevista per i tersicorei e ballerini, con la relativa opzione, è solo quella attualmente disciplinata dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 182/1997.”