Min. lavoro: interpello 21/2010 – Lavoro accessorio nei parchi divertimento
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 9 giugno 2010, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi, in merito alla possibilità di ricorrere all’utilizzo del lavoro accessorio nei parchi divertimento (acquatici, tematici, naturalistici e parchi avventura) nel caso in cui parte dei dipendenti sia assoggettabile alla contribuzione ENPALS.
La risposta in sintesi:
“…In tal senso si ritiene pertanto che anche nei parchi divertimento, laddove sussistano le condizioni per l’applicazione del lavoro accessorio – ad esempio in applicazione dell’art. 70, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003 (“qualsiasi settore produttivo (…) il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università”) – possa essere utilizzato tale strumento, senza che rilevi la circostanza secondo cui le prestazioni rese siano astrattamente assoggettabili a contribuzione ENPALS.
Si coglie tuttavia l’occasione per ribadire quanto già evidenziato dall’INPS, con circ. n. 88/2009, secondo cui “la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione”. Tale precisazione trova peraltro conferma nella circostanza secondo cui l’utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito degli appalti è esplicitamente previsto solo con riferimento al servizio di stewarting negli stadi di calcio, atteso che il D.M. 24 febbraio 2010 (di modifica del D.M. 8 agosto 2007) ha previsto che “per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.”.