Fondi di solidarietà bilaterali
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 17 luglio 2014 , ha risposto ad un quesito di Confindustria, nonché l’Associazione generale cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 4 e ss., Legge n. 92/2012 , concernente la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali finalizzati a garantire i “settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale“.
In particolare, gli interpellanti chiedono precisazioni, alla luce della norma sopra menzionata, in ordine a quali imprese, tra quelle che occupano mediamente più di quindici dipendenti, siano tenute alla adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, nonchè alle specifiche modalità e condizioni per l’accesso ai predetti Fondi, individuate da singoli regolamenti ministeriali.
La risposta in sintesi del Ministero:
“In risposta al primo quesito si sottolinea che, dall’esame delle diverse disposizioni in cui si articola la disciplina dei suddetti Fondi, l’adesione agli stessi è prevista esclusivamente per le imprese, con organico superiore mediamente ai quindici dipendenti, che non possano fruire di entrambe le forme di sostegno del reddito e dunque non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS (cfr. art. 3, comma 10).
Del resto, la competenza attribuita alle parti sociali ai fini dell’istituzione e della definizione degli interventi dei Fondi bilaterali conferma l’obiettivo di modulare gli strumenti di sostegno al reddito in funzione delle effettive esigenze dei diversi settori produttivi, scongiurando in tal modo l’introduzione di ulteriori oneri a carico di quelle realtà imprenditoriali che, anche in virtù del nuovo quadro normativo, possono già fruire di ammortizzatori sociali corrispondenti alle loro caratteristiche.
In merito alle modalità e condizioni per l’istanza di accesso ai predetti Fondi occorrerà rimettersi alla disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione.
Le modalità e condizioni individuate prima dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 dai singoli regolamenti ministeriali – e, in particolare, quelle concernenti le condizioni di accettazione dell’istanza stessa finalizzate a garantire la relativa copertura finanziaria – si possono ritenere oramai superate, stante il nuovo dettato normativo. Ci si riferisce alla disciplina di cui all’art. 3, commi 22, 27 e 30 nella parte in cui, da un lato, condiziona l’erogazione delle prestazioni del Fondo alla sussistenza di risorse finanziarie precostituite al momento della richiesta (ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo) e, dall’altro, sancisce espressamente il divieto per l’Istituto previdenziale di erogare prestazioni in eccedenza.“.
Fonte: Ministero del Lavoro