Art. 7 Statuto dei lavoratori e imprese di trasporto pubblico locale

MinLavoroLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 17 luglio 2014 pdf_icon, ha risposto ad un quesito della Faisa-Cisal (Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri), in merito alla possibile applicazione della disciplina sulle sanzioni disciplinari di cui all’art. 7, Legge n. 300/1970 weballe imprese esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locale a totale partecipazione pubblica.

 

La risposta in sintesi del Ministero:

“Alla luce del quadro sopra declinato ed in risposta al quesito sollevato si ritiene dunque che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte di aziende rientranti nel campo di applicazione del R.D. del 1931 pdf_icon, debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nel medesimo Decreto, ovvero le clausole contrattuali derogatorie di quest’ultimo il quale, come sopra evidenziato, costituisce fonte di natura speciale rispetto alla normativa generale sancita dall’art. 7, Legge n. 300/1970 web.

Tale soluzione trova altresì l’avallo della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare, è necessario riferirsi alla Legge generale ex art. 7, Legge n. 300/1970 websolo qualora nella normativa speciale si riscontrino lacune non superabili neanche mediante una lettura “analogico-estensiva” di altre disposizioni del medesimo Regio Decreto o afferenti a materie analoghe ovvero ai principi generali dell’ordinamento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5551/2013).

 

Si segnala peraltro che la Suprema Corte ha sottolineato come, costituendo il R.D. “disciplina molto datata, essa può presentare lacune o imprecisioni, sul piano delle procedure previste per l’accertamento delle mancanze disciplinari nel necessario rispetto del contraddittorio con l’incolpato. Lacune o imprecisioni che l’interprete deve tentare di colmare, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, la loro possibile interpretazione estensiva o la loro integrazione analogica” (cfr. ad es. Cass. civ. sent. n. 11543/2012; sent. n. 5551/2013).“.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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