Min. lavoro: interpello 20/2010 – Trasferimento d’azienda e benefici ex L. n. 407
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 9 giugno 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per le imprese cessionarie, a seguito di trasferimento d’azienda, di continuare ad usufruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, già goduti dall’impresa cedente.
La risposta in sintesi:
“…Nell’ipotesi in cui intervenga un trasferimento d’azienda, il quale si realizza, ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., mediante “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. ex multis Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005), “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, secondo quanto disposto dall’art. 2112, comma 1, c.c..
Dal dettato normativo si evince, quindi, che, nonostante il mutamento soggettivo nella titolarità dell’impresa, tutti i rapporti di lavoro instaurati dal cedente, compresi quelli di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità.
Ne consegue che il cessionario continuerà a godere degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della Legge citata, già fruiti dal cedente, per la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, in quanto, non verificandosi l’interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti sgravi, non muta, anche a seguito del trasferimento d’azienda, né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell’assunzione.
Lo sgravio contributivo del 100% potrà essere, tuttavia, garantito al cessionario sempreché seguiti ad operare nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, oppure rientri nel novero delle imprese artigiane, come già richiesto al cedente.
In tale ipotesi, infatti, la ratio legis non è soltanto quella di agevolare l’inserimento lavorativo dei soggetti da lungo tempo disoccupati, ma anche di sostenere, favorire e creare nuova occupazione nelle imprese effettivamente operanti nel Mezzogiorno o nel settore dell’artigianato.”.