Certificazione di regolarità contributiva per società operanti in regime di accreditamento
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 26 giugno 2014, ha risposto ad un quesito dell’Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), in merito alla certificazione del corretto assolvimento degli obblighi contributivi gravanti sulle società operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale nei confronti del Fondo degli specialisti esterni istituito presso il medesimo Ente (art. 1, comma 39, Legge n. 243/2004).
Si pone, altresì, la problematica afferente alla trasmissione dei dati relativi al fatturato annuo delle società in argomento, richiesti dall’Ente ai fini della tutela previdenziale obbligatoria dei medici chirurghi ed odontoiatri impiegati presso dette strutture.
La risposta in sintesi del Ministero:
“Ai fini della soluzione del quesito, occorre innanzitutto sottolineare che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attesta la regolarità e la correntezza degli adempimenti di carattere contributivo da parte di un operatore economico nei confronti degli Istituti previdenziali ed assistenziali.
Si ricorda che, in virtù dell’art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli Istituti in tutti i casi in cui la legge lo richiede (v. ML circ. n. 12/2012).
Laddove non risulti possibile acquisire il DURC mediante il c.d. Sportello Unico Previdenziale, come avviene nelle ipotesi di lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti alle relative Casse di categoria, queste ultime rilasciano una certificazione equipollente, nel rispetto della normativa previdenziale di settore, che di fatto riproduce contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC.
Si fa presente che l’art. 15, comma 1, lett. d), Legge n. 183/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha previsto una semplificazione in materia di accertamento della regolarità contributiva, introducendo l’art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore“.
Come previsto dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e, per il passato, già chiarito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. AVCP FAQ D17), l’acquisizione di tale certificazione è necessaria sia al momento della stipulazione del contratto, sia per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture.
Per quanto concerne la certificazione della regolarità contributiva per le società operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, occorre richiamare l’art. 1, comma 39, Legge n. 243/2004, il quale sancisce il versamento in favore del Fondo degli specialisti esterni istituito presso l’ENPAM di “un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative (AA.SS.LL.), senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario Nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale“.
In considerazione del rapporto di concessione ex lege intercorrente tra le società in argomento e le Aziende Sanitarie Locali (cfr. Cass., sez. un., n. 5769/2012), nonché dell’esigenza di interpretare in modo uniforme la normativa in materia di regolarità contributiva, si ritiene che le Aziende Sanitarie, oltre all’acquisizione d’ufficio del DURC, siano tenute – sia in sede di stipula del contratto di accreditamento che al momento della liquidazione delle fatture – a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui al citato art. 1, comma 39, della Legge n. 243/2004.
Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi al fatturato annuo delle società accreditate, si evidenzia che, ai sensi della disposizione normativa da ultimo menzionata, l’obbligo contributivo delle medesime società risulta parametrato ad una somma pari ad una percentuale del fatturato annuo afferente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N., con indicazione dei nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato e delle quote contributive di spettanza individuale.
Si precisa che il calcolo della base imponibile del contributo in questione può essere effettuato solo avvalendosi dei dati in possesso delle AA. SS. LL. che usufruiscono delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali dei medici e degli odontoiatri operanti per conto delle predette società, informazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di legge (cfr. sentenza Tribunale Roma, sez. lavoro, n. 7334/2013).
La richiesta di fornitura di tali dati appare pertanto legittimata in quanto effettuata dall’Ente, nell’espletamento della sua specifica funzione “pubblicistica”, volta alla tutela previdenziale ed assistenziale dei medici chirurghi ed odontoiatri (art. 38 Cost.), nonché in applicazione del dovere di collaborazione previsto dal citato art. 1, comma 39, nei confronti delle società in argomento.
Ciò appare, altresì, confermato dal disposto dell’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi del quale “la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.”
Fonte: Ministero del Lavoro