Min. lavoro: interpello 12/2010 – IACP ed Enti derivati contributi assicurativi
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito di Federcasa, in merito all’eventuale esonero degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e degli Enti derivati dalla loro trasformazione dall’estensione dell’obbligo contributivo per malattia e disoccupazione involontaria, introdotta dall’art. 20, commi 2, 4, 5 e 6, D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008).
La risposta in sintesi:
“…In risposta al primo quesito, si osserva che il comma 2 dell’articolo sopra citato, al fine di armonizzare i vari obblighi contributivi uniformandoli a quelli previsti per la generalità dei datori di lavoro privati, impone alle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto il versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009.
L’INPS, con circ. n. 114/2008, è intervenuto a chiarire la portata della dettato normativo precisando che le aziende interessate dall’obbligo contributivo in esame sono le imprese partecipate in tutto o in parte dallo Stato e dagli enti pubblici nonché le imprese degli enti locali che sono state interessate da processi di privatizzazione avviati negli anni ’90 ed in via di completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti da specifiche norme. Sono incluse, inoltre, le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico.
A titolo esemplificativo, lo stesso Istituto, con messaggio 10 febbraio 2009 n. 3352, individua tra le imprese tenute al versamento della contribuzione per malattia secondo le nuove disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, D.L. n. 112/2008 citato, gli ex IACP.
Ciò comporta, nel caso di specie, che tutti gli enti pubblici economici e le società di capitali derivanti dalla trasformazione degli IACP avvenuta ai sensi dell’art. 93, comma 2 D.P.R. n. 616/1977, sono interessati dal nuovo obbligo contributivo.
In merito al secondo quesito, inerente il versamento della contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l’art 20, commi 4 e 5, D.L. n. 112/2008, abroga le disposizioni di cui all’art. 40, n. 2 del R.D.L. n. 1827/35 (conv. da L. n. 115/1936) e modifica l’art. 36 del D.P.R. n. 818/1957.
Ne consegue, come precisato dall’INPS con circ. n. 18/2009, che dal 1° gennaio 2009 sussiste la soggezione all’assicurazione DS per il personale dipendente da aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e aziende private anche se in grado di garantire stabilità d’impiego, con automatica cessazione di tutti gli esoneri fondati sulla stabilità rilevata ex lege o mediante apposito decreto ministeriale; mentre continua ad operare l’esonero, considerata la vigenza dell’art. 32, lett. b), L. n. 264/1949, per i dipendenti con impiego stabile delle pubbliche amministrazioni ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Nella fattispecie, dunque, l’esonero dalla contribuzione per la disoccupazione involontaria permane per gli IACP e per gli enti dell’edilizia residenziale pubblica che hanno assunto, in sede di trasformazione, natura giuridica di enti pubblici non economici e che operano nell’ambito della stabilità d’impiego; viene meno, al contrario, per quegli enti che rivestono natura di enti pubblici economici o società di capitali ancorché in grado di assicurare la stabilità suddetta ai propri dipendenti.”.