Min. lavoro: interpello 05/2010 – Settore assistenza domiciliare e contratti di collaborazione
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 5 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 61 e ss. del D.Lgs n. 276/2003.
In particolare, l’istante chiede se sia legittimo il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dell’assistenza domiciliare ed ospedaliera, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:
– la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
– al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
– il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
– al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell’ambito del rapporto contrattuale.
La risposta in sintesi:
“… Da tali premesse consegue che al fine di inquadrare l’attività lavorativa svolta dagli operatori addetti all’assistenza domiciliare e ospedaliera nell’ambito del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, nonché delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione della suddetta attività.
Del resto, indicazioni di carattere generale sulla applicazione delle norme in questione potrebbero non essere risolutive, considerata la complessità e la casistica delle fattispecie relative all’utilizzo delle collaborazioni a progetto.
In proposito si richiama la nota formulata da questa Direzione generale, prot. n. 25/I/0017286, in data 3 dicembre 2008, avente la finalità di reprimere il fenomeno delle collaborazioni fittizie, la quale ha ribadito che il requisito essenziale della subordinazione è desumibile dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, “a nulla rilevando altri elementi o indici di subordinazione che possono tutt’al più assumere valore o carattere meramente indiziario”.
Con la predetta nota è stato chiarito, infatti, che gli indici sintomatici di subordinazione non costituiscono ostacolo al riconoscimento della natura autonoma del contratto oggetto di accertamento, a condizione ovviamente che il collaboratore stesso unilateralmente e discrezionalmente determini senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Nella fattispecie in esame, assume particolare rilievo la circostanza che il collaboratore concordi direttamente con il fruitore ultimo del servizio ogni profilo attinente la tipologia delle prestazioni necessarie, gli orari dell’assistenza, la durata presumibile della stessa, come pure che il collaboratore possa accettare o meno gli incarichi proposti dalla cooperativa. In tale quadro, fermo restando quanto sopra, sembrerebbe dunque potersi propendere per un’effettiva autonomia del rapporto tra collaboratore e cooperativa.
Si deve però anche sottolineare la necessità – pena la presunzione di subordinazione – della predeterminazione, fra le parti, degli specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso cui è riconducibile la collaborazione nonché la puntuale descrizione, in sede contrattuale, di esso e degli altri elementi indicati dall’art. 62 D.Lgs. n. 276/2003.
Non va poi tralasciato il profilo dei rapporti intercorrenti tra la cooperativa, quale erogatore del servizio di assistenza ed i singoli soci, rispetto ai quali la cooperativa è tenuta ad esercitare una attività di coordinamento, impartendo anche minime direttive, senza dunque limitarsi a “fornire” gli assistenti.
Considerata la impossibilità, in questa sede, di valutazioni su casi determinati, nonché – come detto – la necessità, ai fini della corretta qualificazione dei rapporti, di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione della suddetta attività, pare particolarmente raccomandabile – specialmente in casi come quelli prospettati – il ricorso allo strumento della certificazione, su istanza volontaria e congiunta, dei contratti in base alle disposizioni di cui agli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003″.