Min. lavoro: interpello 04/2010 – Società di lavoro interinale svizzera e attività in Italia
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per una società svizzera, in possesso dell’autorizzazione cantonale e federale ad operare come società di lavoro interinale, di essere iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003 al fine dello svolgimento della sua attività anche in Italia quale agenzia autorizzata alla somministrazione di lavoro.
La risposta in sintesi:
“… Ne discende quindi, in via generale, che i Paesi firmatari dell’Accordo, con riferimento allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro, sono soggetti alla disciplina vigente nel relativo territorio ed in particolare che in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, sussiste l’impossibilità per le società di lavoro interinale appartenenti a Paesi extracomunitari di esercitare nel territorio italiano l’attività di somministrazione di lavoro e dunque di iscriversi all’apposito Albo in quanto prive degli specifici requisiti richiesti dall’art. 5 del D.Lgs. citato.
Si rappresenta, infine, che risulta non inerente ai fini dell’iscrizione nell’Albo delle agenzie per il lavoro il riferimento dell’interpellante alle decisioni n. 162/1996 e n. 181/2000 della Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti, relative all’applicabilità del Regolamento (CEE) n. 1408/1971 alla fattispecie del distacco del personale all’estero.
Si evidenzia, infatti, che il Regolamento (CEE) n. 1408/1971 ha posto le basi per la salvaguardia dei regimi previdenziali pubblici grazie alla previsione del principio di territorialità dell’obbligo assicurativo ed ha, altresì, previsto la deroga a tale principio in caso di distacco comunitario. Le due decisioni della Commissione Amministrativa citate hanno confermato e disciplinato la materia del distacco, utilizzabile nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi dall’impresa stabilita nel territorio svizzero al fine di inviare lavoratori nel territorio di uno Stato membro (si vedano in proposito le INPS circ. n. 28/1998 e n. 173/2002), nulla disponendo in merito all’attività di somministrazione di manodopera e al relativo regime autorizzatorio”.