Min.Interno: sanzioni per i datori di lavoro che impegnano lavoratori ExtraUE irregolarmente

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Il Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri della Giustizia, dell’Economia e del Lavoro, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2019, il D.M. 22 dicembre 2018 n. 151 con il quale, in esecuzione della apposita direttiva comunitaria, viene stabilita la sanzione amministrativa accessoria, prevista dall’art. 22 ter del decreto legislativo n. 286/2008, che il giudice deve applicare al datore di lavoro che ha occupato illegalmente un lavoratore clandestino e che è pari al costo medio di rimpatrio.

La sanzione è fissata in 1.398 euro ed è soggetto ad aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno con decreto del Capo della Polizia.

Fonte: Ministero dell’Interno

 

 


 

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2018, n. 151 

Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare.

 

  Vigente al: 2-3-2019  
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  e  successive   modifiche   e   integrazioni,   contenente   il
«Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero»; 
  Vista  la  direttiva  2009/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2009 che introduce norme minime  relative  a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare  e,
in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera  b),  che  prevede
che le sanzioni  inflitte  in  caso  di  violazioni  del  divieto  di
assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi  del
rimpatrio; 
  Visto il decreto  legislativo  16  luglio  2012,  n.  109,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/52/CE  che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che  impiegano  cittadini  di  Paesi  terzi  il  cui   soggiorno   e'
irregolare» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che prevede che
con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle
politiche sociali siano stabiliti i criteri per la  determinazione  e
l'aggiornamento del costo medio  del  rimpatrio  cui  commisurare  la
sanzione  amministrativa  accessoria   di   cui   al   comma   12-ter
dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Ritenuto di dover stabilire  i  criteri  per  la  determinazione  e
l'aggiornamento del costo medio  del  rimpatrio  cui  commisurare  la
sanzione  amministrativa  accessoria   di   cui   al   comma   12-ter
dell'articolo 22 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
nonche' di dover determinare il costo medio del rimpatrio per  l'anno
2018; 
  Udito il parere n. 01110/2018  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  12
aprile 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 0009776 del 9 agosto 2018; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Criteri per la determinazione e l'aggiornamento 
                    del costo medio del rimpatrio 
 
  1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto  riguardo  all'anno
in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e'  dato  dalla  media
nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio
si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il  totale  degli
oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini  stranieri
e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo  anno.  Il
costo medio del rimpatrio  e'  aumentato  nella  misura  del  30%  in
ragione all'incidenza degli oneri economici connessi  ai  servizi  di
accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unita' di euro, per
eccesso o per difetto, a seconda che le cifre  decimali  del  calcolo
siano superiori o inferiori a 50. 
  2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui
al comma  1,  si  applica  la  variazione  media,  relativa  all'anno
precedente, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai  e  impiegati  (FOI)  al   netto   dei   tabacchi,   elaborata
dall'Istituto nazionale di statistica. 
                               Art. 2 
 
        Modalita' di pagamento e riassegnazione dei proventi 
 
  1. La sanzione amministrativa accessoria di  cui  all'articolo  22,
comma 12-ter, del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e'
versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del  capo  XIV  dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  2.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   della   sanzione
amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma  12-ter,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  affluiscono  all'entrata
del bilancio dello Stato,  per  essere  successivamente  riassegnati,
nella misura e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 3 
 
            Determinazione del costo medio del rimpatrio 
 
  1. Il costo medio  del  rimpatrio  per  ogni  lavoratore  straniero
assunto illegalmente, complessivamente determinato  secondo  tutti  i
criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e'  fissato,  per  l'anno
2018 in euro 1398,00. 
  2. Con decreto del Capo  della  Polizia  direttore  generale  della
Pubblica   Sicurezza,   su   proposta    del    Direttore    Centrale
dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il costo medio del
rimpatrio e' determinato in aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni
anno, sulla base dei medesimi criteri richiamati al comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 dicembre 2018 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Salvini 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Bonafede 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                Tria 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Di Maio 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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302 
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