Min.Interno: modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro
Il Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri del Lavoro, dell’Economia e delle Politiche agricole, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020, il Decreto 27 maggio 2020 con le modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro.
Si tratta del decreto attuativo previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).
La Tabella con le attività che rientrano nei settori previsti dalla normativa
Fonte: Ministero dell’Interno
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 27 maggio 2020
Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro.
(GU n.137 del 29-5-2020)
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di tale data, come risulta dalla dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; Visto l'art. 103, comma 2, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, presenti nel territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersene allontanati dalla medesima data, che hanno prestato attivita' lavorativa nei settori indicati dal comma 3 del medesimo articolo, antecedentemente al 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi; Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalita' di presentazione dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare lo svolgimento di attivita' lavorativa nei settori previsti, le modalita' di svolgimento del procedimento e del pagamento del contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ed in particolare l'art. 30-bis che disciplina la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri; Decreta: Art. 1 Presentazione dell'istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l'immigrazione. 1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Sportello unico). 2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici; b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 3. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalita' informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull'applicativo disponibile all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. 4. Le fasi della procedura e le modalita' di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell'utilizzo del sistema» pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli di domanda.
Art. 2 Presentazione all'INPS dell'istanza in favore di cittadini italiani e dell'Unione europea 1. I datori di lavoro di cui all'art. 1, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, presentano istanza telematica all'INPS. 2. Le istanze, con i contenuti previsti all'art. 6 del presente decreto, sono presentate esclusivamente con modalita' informatiche dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo internet www.inps.it.
Art. 3 Presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo 1. I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; c) aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; d) comprovare di aver svolto attivita' di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta. 3. Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall'interessato. 4. L'onere a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno e' fissato nella misura di euro 30.
Art. 4 Settori di attivita' 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attivita': a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 2. Le specifiche attivita' che rientrano nei settori di cui al comma 1 sono elencate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 5 Contenuti dell'istanza di cui all'art. 1 1. L'istanza di cui all'art. 1 contiene, a pena di inammissibilita': a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita'; b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita'; c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici; d) proposta di contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; e) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'art. 9; f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; g) durata del contratto di lavoro; h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 1; i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura. 2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera c) sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Art. 6 Contenuti dell'istanza di cui all'art. 2 L'istanza di cui all'art. 2 contiene, a pena di inammissibilita': a) il settore di attivita' di cui all'art. 4 del presente decreto; b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validita' del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica; c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validita' del lavoratore italiano o comunitario; d) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'art. 9 del presente decreto; e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; f) durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato; g) retribuzione convenuta; h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro; i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 previsto dall'art. 103, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con l'indicazione della relativa data di pagamento; j) dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovra' essere indicato nell'istanza. k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 103 comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.
Art. 7 Contenuti dell'istanza di cui all'art. 3 1. L'istanza di cui all'art. 3 contiene, a pena di inammissibilita': a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza diplomatica; b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validita', ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato; c) l'indicazione del codice fiscale; d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attivita' di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019; e) la documentazione attestante la dimora dello straniero; f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura di cui all'art. 8, comma 3; g) una marca da bollo di euro 16,00. 2. Lo svolgimento dell'attivita' di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, puo' essere comprovato mediante la presentazione di: a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego attestante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea: contratto di lavoro; cedolino di paga; estratto conto previdenziale; modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro; certificazione unica; stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione; fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione; quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro; bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps; attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps; comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico; prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo; documento di iscrizione al registro di gente di mare; convenzione di arruolamento; comunicazione Unimare; iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione; foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi; foglio di paga (per il settore della pesca); qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attivita' lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.).
Art. 8 Pagamento dei contributi forfettari per la procedura 1. L'istanza di cui agli articoli 1 e 2 e' presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore. 2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, e', inoltre, previsto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalita' di pagamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non comprende i costi di cui all'art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che restano comunque a carico dell'interessato. 4. I contributi forfettari di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e sono versati con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1, nel modello F24 sono indicati, tra l'altro, i dati relativi al datore di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. 5. In caso di inammissibilita', archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procedera' alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari. 6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi dei commi 1 e 3 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 7. I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari sono trasmessi telematicamente dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'interno e all'INPS.
Art. 9 Requisiti reddituali del datore di lavoro 1. L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2. 2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilito' che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. 3. Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro puo' essere presa in considerazione anche la disponibilita' di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidita'). Tale reddito deve comunque essere certificato. 4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruita' della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, e' valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacita' economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalita' delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui. Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacita' economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori. 5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Art. 10 Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 1 1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema informatico a partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22,00 del 15 luglio 2020. 2. Verificata l'ammissibilita' dell'istanza di cui all'art. 1, lo Sportello unico: a) acquisisce dalla Questura il parere circa l'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il datore di lavoro, e l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al comma 10 del medesimo articolo; b) acquisisce dall'Ispettorato territoriale del lavoro il parere circa la conformita' del rapporto di lavoro alle categorie di cui all'allegato 1, la congruita' del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate. 3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 2 e l'eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l'esibizione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti. 4. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno lo Sportello unico provvede all'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione di cui all'art. 13.
Art. 11 Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 2 1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all'art. 9 del presente decreto, INPS e Ispettorato nazionale del lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari. 2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle verifiche, provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, secondo le indicazioni che l'INPS fornira' con apposita circolare.
Art. 12 Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 3 1. L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, da presentare dal 1° giugno al 15 luglio 2020, viene inoltrata al Questore esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, che provvede a trasmetterla alla competente Questura. 2. All'atto della presentazione della richiesta, l'operatore dell'Ufficio Sportello provvede a: a) identificare lo straniero tramite passaporto o documento equipollente ovvero attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza diplomatica; b) verificare la presenza della documentazione di cui all'art. 7; c) verificare la presenza della firma sull'istanza e la completa compilazione dei campi sulla busta; d) accettare l'istanza e ad effettuare il controllo visivo della documentazione, compresa quella riguardante il pagamento del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 2 e della marca da bollo; e) consegnare al richiedente l'attestazione di presentazione dell'istanza, provvista di elementi di sicurezza; la suddetta ricevuta riporta gli estremi di identificazione dello straniero (cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio e gli elementi per l'accesso al portale dedicato (userid: numero ologramma, password: numero assicurata). Il rilascio di tale attestazione e' utile ai fini di quanto previsto dall'art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 3. Lo straniero, all'atto della consegna della ricevuta, provvede al pagamento degli oneri del servizio, di cui all'art. 3, comma 4. 4. Nel portale dedicato sara' registrata la data di accettazione ed il numero di assicurata relativi all'istanza presentata al fine di consentire allo straniero di verificare lo stato della propria pratica e la data di convocazione utilizzando come chiavi di ricerca il Codice assicurata ed il Codice utente. 5. La Questura verifica l'ammissibilita' dell'istanza e accerta l'insussistenza delle cause di rigetto ovvero di motivi ostativi all'accoglimento della stessa. 6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b) dell'art. 7 e' verificata dal competente Ispettorato nazionale del lavoro attraverso procedure tecnico-organizzative di collaborazione amministrativa tese alla semplificazione ed alla velocizzazione dell'attivita' endoprocedimentale anche attraverso la cooperazione applicativa tra le banche dati attestate presso il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 7. Ai fini dell'espletamento delle verifiche sull'insussistenza dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, le Questure consultano le Banche dati nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso le competenti articolazioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza. 8. Ai fini della conversione del permesso di soggiorno, restano ferme le disposizioni relative agli oneri economici a carico del richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni. 9. All'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attivita' di cui all'art. 4. Le modalita' con cui richiedere tale attestazione sono definite con apposita circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 13 Comunicazione obbligatoria di assunzione Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.
Art. 14 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2020 Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020 Interno, foglio n. 1499