Min.Interno: modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro

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Il Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri del Lavoro, dell’Economia e delle Politiche agricole, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020, il Decreto 27 maggio 2020 con le modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro.

Si tratta del decreto attuativo previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

 

La Tabella con le attività che rientrano nei settori previsti dalla normativa

 

Fonte: Ministero dell’Interno

 

 


 

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 27 maggio 2020 

Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di  rapporti  di lavoro. 

(GU n.137 del 29-5-2020)

 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34
che prevede la  possibilita'  per  i  datori  di  lavoro  italiani  o
cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  ovvero  per  i
datori di lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
e successive modificazioni, di presentare istanza per  concludere  un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti  sul
territorio nazionale, ovvero per  dichiarare  la  sussistenza  di  un
rapporto di lavoro irregolare, con  cittadini  italiani  o  cittadini
stranieri che sono  stati  sottoposti  a  rilievi  fotodattiloscopici
prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di  tale
data, come risulta dalla dichiarazione di  presenza,  resa  ai  sensi
della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di  data  certa
proveniente da organismi pubblici; 
  Visto l'art. 103, comma 2, del  medesimo  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i cittadini stranieri con
permesso di soggiorno scaduto  dal  31  ottobre  2019,  presenti  nel
territorio nazionale alla data dell'8  marzo  2020,  senza  essersene
allontanati  dalla  medesima  data,  che  hanno  prestato   attivita'
lavorativa nei settori indicati dal comma 3  del  medesimo  articolo,
antecedentemente al 31 ottobre  2019,  di  chiedere  un  permesso  di
soggiorno temporaneo della durata di sei mesi; 
  Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari  e  forestali,  le  modalita'  di  presentazione
dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e  2  del
medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore
di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare  lo
svolgimento  di  attivita'  lavorativa  nei  settori   previsti,   le
modalita'  di  svolgimento  del  procedimento  e  del  pagamento  del
contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento  della
procedura di emersione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  giuridica
dello straniero in Italia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello  straniero
in Italia»,  ed  in  particolare  l'art.  30-bis  che  disciplina  la
richiesta di assunzione di lavoratori stranieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Presentazione dell'istanza in  favore  di  cittadini  extracomunitari
  presso lo Sportello unico per l'immigrazione. 
 
  1. I datori di lavoro italiani o  cittadini  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea e i datori di lavoro  stranieri  in  possesso  di
titolo di soggiorno di cui all'art.  9  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di  lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale
o dichiarare la sussistenza di un rapporto di  lavoro  irregolare  in
corso con  cittadini  stranieri  presenti  nel  territorio  nazionale
possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di
cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (di
seguito, Sportello unico). 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: 
    a) essere stato sottoposto  a  rilievi  fotodattiloscopici  prima
dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in  Italia  precedentemente
all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione  di  presenza  resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n.  68  o  essere  in  possesso  di
attestazioni costituite da documentazioni di data  certa  provenienti
da organismi pubblici; 
    b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 
  3.  Le  istanze  sono  presentate  esclusivamente   con   modalita'
informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del  15
luglio    2020     sull'applicativo     disponibile     all'indirizzo
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. 
  4. Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei
moduli appositamente predisposti per la presentazione  delle  istanze
di cui al comma  1  sono  indicate  nel  «Manuale  dell'utilizzo  del
sistema» pubblicato a cura del Ministero  dell'interno  all'indirizzo
web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione  disponibili
nelle pagine dei singoli moduli di domanda. 
                               Art. 2 
 
 
Presentazione all'INPS dell'istanza in favore di cittadini italiani e
                         dell'Unione europea 
 
  1. I datori di lavoro di cui all'art. 1, che  intendono  dichiarare
la sussistenza di un rapporto  di  lavoro  irregolare  con  cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'UE, presentano istanza telematica
all'INPS. 
  2. Le istanze, con i contenuti previsti  all'art.  6  del  presente
decreto, sono presentate esclusivamente  con  modalita'  informatiche
dal 1° giugno al 15 luglio  2020,  sull'apposita  pagina  disponibile
all'indirizzo internet www.inps.it. 
                               Art. 3 
 
 
   Presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo 
 
  1. I cittadini stranieri, titolari  di  un  permesso  di  soggiorno
scaduto dal 31 ottobre 2019, non  rinnovato  o  convertito  in  altro
titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia  in
cui dimorano il rilascio di  un  permesso  di  soggiorno  temporaneo,
valido solo nel  territorio  nazionale,  della  durata  di  sei  mesi
decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: 
    a) essere in possesso di  un  passaporto  o  di  altro  documento
equipollente ovvero di una attestazione di identita' rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; 
    b) risultare presenti sul territorio nazionale alla  data  dell'8
marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; 
    c) aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di  cui  all'art.
4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; 
    d) comprovare di aver svolto attivita' di lavoro di cui al  punto
precedente, attraverso  idonea  documentazione  da  esibire  all'atto
della presentazione della richiesta. 
  3. Le istanze sono presentate al  Questore  dal  1°  giugno  al  15
luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello  del
gestore esterno, sulla base della  Convenzione,  stipulata  ai  sensi
dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di  soggiorno,
compilato e sottoscritto dall'interessato. 
  4. L'onere a carico  dell'interessato  per  il  servizio  reso  dal
gestore esterno e' fissato nella misura di euro 30. 
                               Art. 4 
 
 
                        Settori di attivita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi  del
comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  ai
seguenti settori di attivita': 
    a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e  acquacoltura  e
attivita' connesse; 
    b) assistenza alla persona per se stessi o per  componenti  della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti  da  patologie  o
handicap che ne limitino l'autosufficienza; 
    c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
  2. Le specifiche attivita' che rientrano  nei  settori  di  cui  al
comma  1  sono  elencate  nell'allegato  1  che   costituisce   parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
              Contenuti dell'istanza di cui all'art. 1 
 
  1.  L'istanza   di   cui   all'art.   1   contiene,   a   pena   di
inammissibilita': 
    a) dati identificativi del datore di lavoro con gli  estremi  del
documento di riconoscimento in corso di validita'; 
    b) dati  identificativi  dello  straniero  con  gli  estremi  del
documento di riconoscimento in corso di validita'; 
    c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio
nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da 
      rilievi foto dattiloscopici, 
      dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28  maggio
2007, n. 68, 
      attestazioni  costituite  da  documentazione  di   data   certa
provenienti da organismi pubblici; 
    d) proposta di contratto di soggiorno  previsto  dall'art.  5-bis
del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e   successive
modificazioni; 
    e) attestazione del possesso  del  requisito  reddituale  di  cui
all'art. 9; 
    f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a
quella prevista dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  di
riferimento; 
    g) durata del contratto di lavoro; 
    h)  indicazione  della  data  della  ricevuta  di  pagamento  del
contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 1; 
    i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo
di euro 16,00, richiesta per la procedura. 
  2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera  c)  sono
da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che
istituzionalmente   o   per   delega   svolgono   una   funzione    o
un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico. 
                               Art. 6 
 
 
              Contenuti dell'istanza di cui all'art. 2 
 
  L'istanza di cui all'art. 2 contiene, a pena di inammissibilita': 
    a) il settore  di  attivita'  di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto; 
    b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed  estremi
del documento di riconoscimento in corso di validita' del  datore  di
lavoro, se persona fisica, o del legale  rappresentante,  se  persona
giuridica; 
    c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e  data  e  luogo  di
nascita, ed estremi del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' del lavoratore italiano o comunitario; 
    d) attestazione del possesso  del  requisito  reddituale  di  cui
all'art. 9 del presente decreto; 
    e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; 
    f) durata del contratto di lavoro con data  iniziale  antecedente
alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e
con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di
cui all'art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con
data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato; 
    g) retribuzione convenuta; 
    h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata  la
prestazione di lavoro; 
    i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento  del  contributo
forfettario di euro 500,00 previsto dall'art.  103,  comma  7,  primo
periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con l'indicazione
della relativa data di pagamento; 
    j) dichiarazione di aver assolto  al  pagamento  della  marca  da
bollo di euro 16,00, richiesta  per  la  procedura  e  di  essere  in
possesso del relativo  codice  a  barre  telematico,  il  cui  codice
identificativo dovra' essere indicato nell'istanza. 
    k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento  del  contributo
forfettario  relativo  alle  somme  dovute  a   titolo   retributivo,
contributivo e fiscale,  determinato  con  decreto  interministeriale
adottato  ai  sensi  dell'art.  103  comma  7,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge del 19 maggio 2020,  n.  34,  ovvero  di  impegnarsi  a
pagare  il  contributo  stesso  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del predetto decreto interministeriale. 
                               Art. 7 
 
 
              Contenuti dell'istanza di cui all'art. 3 
 
  1.  L'istanza   di   cui   all'art.   3   contiene,   a   pena   di
inammissibilita': 
    a) copia del passaporto o di altro documento equipollente  ovvero
dell'attestazione  di  identita'  rilasciata   dalla   rappresentanza
diplomatica; 
    b) copia del permesso di soggiorno scaduto di  validita',  ovvero
della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante  l'espressa
indicazione  della  data  di  scadenza  del  permesso  di   soggiorno
smarrito/rubato; 
    c) l'indicazione del codice fiscale; 
    d)  la  documentazione  idonea  a   comprovare   lo   svolgimento
dell'attivita' di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo
antecedente al 31 ottobre 2019; 
    e) la documentazione attestante la dimora dello straniero; 
    f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro  130,00  a
copertura degli oneri per la procedura di cui all'art. 8, comma 3; 
    g) una marca da bollo di euro 16,00. 
  2. Lo svolgimento dell'attivita'  di  lavoro  nei  settori  di  cui
all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, puo' essere
comprovato mediante la presentazione di: 
    a) certificazione rilasciata dal competente Centro per  l'Impiego
attestante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa  nei  settori  di
cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; 
    b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea: 
      contratto di lavoro; 
      cedolino di paga; 
      estratto conto previdenziale; 
      modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del
rapporto di lavoro; 
      certificazione unica; 
      stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti
l'accredito del pagamento della retribuzione; 
      fotocopia di  assegno  bancario  emesso  per  corrispondere  la
retribuzione; 
      quietanze  cartacee  relative  al   pagamento   di   emolumenti
attinenti il rapporto di lavoro; 
      bollettini  di  pagamento  dei  contributi  Inps   per   lavoro
domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o  del
datore di lavoro dal portale Inps; 
      attestazione di pagamento dei contributi per  lavoro  domestico
mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps; 
      comunicazione di posta elettronica e/o di short message service
(SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro
occasionale in ambito domestico; 
      prospetti paga mensili o attestazioni inerenti  prestazioni  di
lavoro occasionale in ambito agricolo; 
      documento di iscrizione al registro di gente di mare; 
      convenzione di arruolamento; 
      comunicazione Unimare; 
      iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione; 
      foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi; 
      foglio di paga (per il settore della pesca); 
      qualsiasi  corrispondenza  cartacea  intercorsa  tra  le  parti
durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore  di  lavoro
sia  dal  lavoratore,  da  cui   possono   ricavarsi   gli   elementi
identificativi delle  parti  necessari  al  riscontro  dell'attivita'
lavorativa (es. comunicazioni di variazioni  dell'orario  di  lavoro,
richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo  trasmesse
al datore di  lavoro,  contestazioni  disciplinari,  applicazione  di
istituti contrattuali, ecc.). 
                               Art. 8 
 
 
        Pagamento dei contributi forfettari per la procedura 
 
  1. L'istanza di cui agli  articoli  1  e  2  e'  presentata  previo
pagamento di un contributo forfettario di  500,00  euro  per  ciascun
lavoratore. 
  2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto  di  lavoro  di
cui all'art. 1, e', inoltre, previsto il pagamento di  un  contributo
forfettario a titolo contributivo,  retributivo  e  fiscale,  la  cui
determinazione e le relative modalita' di  pagamento  sono  stabilite
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  dell'interno  ed  il  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali. 
  3. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata previo pagamento di un
contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non  comprende  i
costi di cui all'art. 103, comma  16,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, che restano comunque a carico dell'interessato. 
  4. I contributi  forfettari  di  cui  ai  commi  1  e  3  non  sono
deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e  sono  versati  con  le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione  ivi
prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i
codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del
modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1,
nel modello F24 sono indicati, tra l'altro, i dati relativi al datore
di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il
numero  di  passaporto  o  di  altro   documento   equipollente   del
lavoratore. 
  5. In caso  di  inammissibilita',  archiviazione  o  rigetto  della
dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della
stessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a
titolo di contributi forfettari. 
  6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi  dei
commi 1  e  3  affluiscono  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  7. I dati analitici dei versamenti dei contributi  forfettari  sono
trasmessi telematicamente dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'interno e all'INPS. 
                               Art. 9 
 
 
              Requisiti reddituali del datore di lavoro 
 
  1.  L'ammissione  alla  procedura  di  emersione  e'   condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro  persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di  un  fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o  dal  bilancio  di
esercizio precedente non  inferiore  a  30.000,00 euro  annui,  salvo
quanto previsto al comma 2. 
  2. Per la dichiarazione di emersione di un  lavoratore  addetto  al
lavoro domestico di sostegno al bisogno  familiare  o  all'assistenza
alla persona per se stessi o per componenti della  propria  famiglia,
ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilito'  che  ne
limitino l'autosufficienza,  il  reddito  imponibile  del  datore  di
lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui  in  caso  di
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di  reddito,
ovvero non inferiore  a  27.000,00  euro  annui  in  caso  di  nucleo
familiare inteso come famiglia anagrafica composta da  piu'  soggetti
conviventi. Il coniuge ed i parenti entro  il secondo  grado  possono
concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. 
  3. Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro
puo' essere presa in considerazione anche  la  disponibilita'  di  un
reddito esente da  dichiarazione  annuale  e/o  CU  (es:  assegno  di
invalidita'). Tale reddito deve comunque essere certificato. 
  4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo  Sportello
unico dal medesimo datore di lavoro  per  piu'  lavoratori,  ai  fini
della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2,  la
congruita' della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto
al numero delle richieste presentate,  e'  valutata  dall'Ispettorato
territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8  dell'art.  30-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla
base dei contratti collettivi di lavoro indicati  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e  delle  tabelle  del  costo  medio
orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  adottate  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  16  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  Nel caso in cui la capacita' economica del  datore  di  lavoro  non
risulti congrua in relazione alla totalita' delle istanze presentate,
le stesse possono essere accolte limitatamente ai  lavoratori  per  i
quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze,
i requisiti reddituali risultano congrui. 
  Per l'imprenditore  agricolo  possono  essere  valutati  anche  gli
indici di capacita' economica  di  tipo  analitico  risultanti  dalla
dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari  al
netto degli acquisti, o  dalla  dichiarazione  Irap  e  i  contributi
comunitari documentati dagli organismi erogatori. 
  5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma  2  non  si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilita' che ne
limitano l'autosufficienza, il quale  effettua  la  dichiarazione  di
emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. 
                               Art. 10 
 
 
     Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 1 
 
  1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema  informatico  a
partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore  22,00  del
15 luglio 2020. 
  2. Verificata l'ammissibilita' dell'istanza di cui all'art.  1,  lo
Sportello unico: 
    a) acquisisce dalla Questura il parere circa  l'insussistenza  di
motivi ostativi all'accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9
dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il
datore di lavoro, e l'insussistenza di motivi  ostativi  al  rilascio
del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al  comma
10 del medesimo articolo; 
    b) acquisisce dall'Ispettorato territoriale del lavoro il  parere
circa la conformita' del rapporto di lavoro  alle  categorie  di  cui
all'allegato 1, la congruita' del reddito o del fatturato del  datore
di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate. 
  3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma  2  e  l'eventuale
documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il  datore  di
lavoro  e  il  lavoratore  per  l'esibizione   della   documentazione
necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di  cui
all'art. 5-bis del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e
consegna al lavoratore il  modello  compilato  per  la  richiesta  di
permesso di soggiorno per i successivi adempimenti. 
  4. Contestualmente alla  stipula  del  contratto  di  soggiorno  lo
Sportello unico provvede all'invio della  comunicazione  obbligatoria
di assunzione di cui all'art. 13. 
                               Art. 11 
 
 
     Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 2 
 
  1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto
all'art. 9 del presente decreto, INPS  e  Ispettorato  nazionale  del
lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie
operative e alla condivisione dei dati necessari. 
  2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo  delle  verifiche,
provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali
relativi  ai  lavoratori  interessati  dall'emersione,   secondo   le
indicazioni che l'INPS fornira' con apposita circolare. 
                               Art. 12 
 
 
     Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 3 
 
  1. L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo,
da presentare dal 1° giugno al 15 luglio  2020,  viene  inoltrata  al
Questore esclusivamente per il  tramite  degli  uffici-sportello  del
gestore  esterno,  che  provvede  a  trasmetterla   alla   competente
Questura. 
  2.  All'atto  della  presentazione  della  richiesta,   l'operatore
dell'Ufficio Sportello provvede a: 
    a) identificare  lo  straniero  tramite  passaporto  o  documento
equipollente  ovvero  attestazione  di  identita'  rilasciata   dalla
rappresentanza diplomatica; 
    b) verificare la presenza della documentazione di cui all'art. 7; 
    c) verificare la presenza della firma sull'istanza e la  completa
compilazione dei campi sulla busta; 
    d) accettare l'istanza e ad effettuare il controllo visivo  della
documentazione,  compresa  quella  riguardante   il   pagamento   del
contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 2 e  della  marca  da
bollo; 
    e) consegnare  al  richiedente  l'attestazione  di  presentazione
dell'istanza,  provvista  di  elementi  di  sicurezza;  la   suddetta
ricevuta riporta  gli  estremi  di  identificazione  dello  straniero
(cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio  e  gli  elementi
per  l'accesso  al  portale  dedicato  (userid:   numero   ologramma,
password: numero assicurata). Il rilascio  di  tale  attestazione  e'
utile ai fini  di  quanto  previsto  dall'art.  103,  comma  16,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
  3. Lo straniero, all'atto della consegna della  ricevuta,  provvede
al pagamento degli oneri del servizio, di cui all'art. 3, comma 4. 
  4. Nel portale dedicato sara' registrata la data di accettazione ed
il numero di assicurata relativi all'istanza presentata  al  fine  di
consentire allo  straniero  di  verificare  lo  stato  della  propria
pratica e la data di convocazione utilizzando come chiavi di  ricerca
il Codice assicurata ed il Codice utente. 
  5. La Questura verifica  l'ammissibilita'  dell'istanza  e  accerta
l'insussistenza delle cause di  rigetto  ovvero  di  motivi  ostativi
all'accoglimento della stessa. 
  6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b)  dell'art.  7
e'  verificata  dal  competente  Ispettorato  nazionale  del   lavoro
attraverso   procedure   tecnico-organizzative   di    collaborazione
amministrativa  tese  alla  semplificazione  ed  alla  velocizzazione
dell'attivita' endoprocedimentale anche  attraverso  la  cooperazione
applicativa  tra  le  banche  dati  attestate  presso  il   Ministero
dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  7. Ai fini dell'espletamento delle verifiche sull'insussistenza dei
motivi  ostativi  all'accoglimento   delle   istanze,   le   Questure
consultano le Banche dati nazionali, europee ed internazionali, anche
attraverso le  competenti  articolazioni  centrali  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza. 
  8. Ai fini della conversione del  permesso  di  soggiorno,  restano
ferme le disposizioni relative agli  oneri  economici  a  carico  del
richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni
ed il relativo regolamento  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394  e  successive
modificazioni. 
  9. All'istanza di conversione deve essere  allegata  l'attestazione
dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione  al
luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di  corrispondenza
del contratto  di  lavoro  subordinato  ovvero  della  documentazione
retributiva e previdenziale ai settori di attivita' di  cui  all'art.
4. Le modalita' con cui richiedere tale  attestazione  sono  definite
con apposita circolare del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
                               Art. 13 
 
 
              Comunicazione obbligatoria di assunzione 
 
  Con la sottoscrizione del  contratto  di  soggiorno  il  datore  di
lavoro assolve agli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  9,
comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  510,  convertito,
con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608. 
                               Art. 14 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 27 maggio 2020 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                              Bellanova 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020 
Interno, foglio n. 1499 
Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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