Min. Lavoro: cir. 49/2004 – il diritto d’interpello
E’ stata emanata, in data 23 dicembre 2004, la circolare n. 49 con la quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le disposizioni operative circa l’esercizio del diritto di interpello, definito dall’art. 9 del D. L.vo n. 124/2004.
La nota ministeriale, oltre ad aver ricordato i fini perseguiti dalla norma, sottolinea come l’attività informativa abbia acquisito sempre maggiore rilevanza tra le competenze istituzionali del Dicastero: in questa ottica essa è fornita da:
a) centro di contatto istituito presso il Ministero. Esso svolge un servizio su tematiche relative alle politiche sociali e del lavoro e diffonde, in raccordo con le Direzioni generali, le indicazioni ministeriali sulle materie istituzionali. Il centro è contattabile via e – mail o per telefono;
b) direzioni provinciali e regionali del lavoro: offrono chiarimenti sulle leggi e le interpretazioni ministeriali, fornite attraverso circolari, nell’ottica della previsione contenuta all’art. 7, lettera c), del D. L.vo n. 124/2004 e dell’art. 4 della legge n. 628/1961. L’attività informativa degli organi periferici si deve fondare esclusivamente sulle posizioni ufficiali espresse sia dal Ministero che dagli Istituti previdenziali che, ovviamente, dalle disposizioni normative;
c) Direzione generale per l’attività ispettiva, attraverso l’interpello, attivato esclusivamente da soggetti collettivi (associazioni di categoria, ordini professionali, enti pubblici), secondo un iter procedimentale, dettagliatamente descritto nella circolare n. 49/2004 cui si rimanda, che vede coinvolti, a vario titolo, e con competenze diverse, le Direzioni provinciali o regionali, individuate secondo il territorio di riferimento, la Direzione Generale per l’Attività ispettiva, le eventuali Direzioni Generali interessate “ratione materiae” e l’Ufficio Legislativo. L’arco temporale, risultante dalla sommatoria dei vari passaggi istituzionali è di 65 giorni, fino all’ultimo passaggio all’Ufficio Legislativo per il parere giuridico di competenza (per questo non sembra essere stato fissato alcun termine). Le risposte saranno pubblicate, per la loro massima diffusione, sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un’area appositamente dedicata.
Da ultimo la circolare ricorda come, fermi restando gli effetti civili tra le parti e le conseguenze sul piano previdenziale, in caso di adeguamento del datore di lavoro alla risposta di interpello, il suo comportamento possa essere valutato ai fini dell’elemento soggettivo sia per l’applicazione di sanzioni civili che per la sussistenza di illeciti amministrativi.