Min.Lavoro: cir.4/2008 – indicazioni per interpretare la genuinità del contratto a progetto
a Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare n. 4 del 29 gennaio 2008, ha fornito le indicazioni operative, per i propri uffici periferici, al fine di uniformare l’attività di vigilanza riguardante le collaborazioni coordinate e continuative nelle modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del Decreto Legislativo n. 276/2003.
La circolare fornisce delle indicazioni al fine di interpretare la genuinità del contratto:
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forma scritta del contratto a progetto
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specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso (non può coincidere integralmente con l’attività principale o accessoria dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale). In pratica, il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore.
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verificare le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente (valutare la tipologia e le modalità in cui si esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale sopratutto con riguardo alle forme di coordinamento).
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il contenuto della prestazione non deve essere elementare, ripetitivo e predeterminato in quanto non compatibile con una attività di carattere progettuale.
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in capo al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, deve residuare una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.
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verifica del potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente
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il compenso non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma deve essere riferibile anche al risultato enucleato nel progetto.
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elemento di valutazione per il disconoscimento del contratto a progetto potrebbe essere la mono-committenza
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vanno attentamente valutate le proroghe ed i rinnovi del contratto di collaborazione.
Infine, la circolare evidenzia alcune tipologie di attività che mal si conciliano con quella del contratto a progetto:
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addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali
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addetti alle agenzie ippiche
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autisti e autotrasportatori
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babysitter e badanti
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baristi e camerieri
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commessi e addetti alle vendite
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custodi e portieri
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estetisti e parrucchieri
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facchini
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istruttori di autoscuola
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letturisti di contatori
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manutentori
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muratori e qualifiche operaie dell’edilizia
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piloti e assistenti di volo
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prestatori di manodopera nel settore agricolo
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addetti alle attività di segreteria e terminalisti