Min. Lavoro: cir. 39/2004 – applicazione del D.L. 249/04
Nel fornire indicazioni ai fini di una corretta applicazione dell’articolo 1 comma 2 del Decreto Legge 249/04, che prevede prevede lo slittamento al 30/04/2005 del termine finale delle concessioni dei trattamenti CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, previsto originariamente al 31/12/2004 dall’articolo 3 comma 137 della Legge 350/03, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa con propria circolare n. 39/2004 che le risorse finanziarie previste negli accordi governativi, direttamente o indirettamente tramite l’individuazione del numero dei beneficiari, non sono assolutamente suscettibili di variazioni in aumento.
Inoltre, che il prolungamento di quattro mesi dell’arco temporale di utilizzo degli ammortizzatori sociali in questione, può essere utilizzato unicamente in quelle fattispecie derivanti dagli accordi governativi, stipulati entro il 30/06/2004, nei quali è stata prevista, in modo puntuale, l’esatta quantificazione degli oneri finanziari a copertura degli ammortizzatori concordati tra le parti, le quali possono utilizzarli con la flessibilità richiesta dalla situazione occupazionale del territorio di riferimento.
Ove, invece, l’accordo governativo sia riferito ad imprese o a lavoratori già dipendenti di imprese ed individui non le risorse finanziarie bensì il numero dei soggetti destinatari dei benefici, deve intendersi non applicabile la proroga al 30/4/2005 in funzione della continuità dell’erogazione delle prestazioni di CIGS o di mobilità.