INPS: COVID-19 – tutela a favore dei lavoratori fragili
L’INPS, con il messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, evidenzia la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 e ss., dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.
Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020).
In particolare, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.
Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992.
Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche“attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Fonte: INPS
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