INPS: COVID-19 – sospensione degli obblighi contributivi e contributi previsti dal CCNL
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1946 dell’11 maggio 2020, con il quale fornisce i chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere sia ai fini della compilazione delle dichiarazioni contributive sia ai fini dei correlati effetti finanziari, per il versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa.
In particolare, ogni azienda che effettua detti versamenti indica nell’elemento <CodAssociazione> dell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice riferito al CCNL applicato (allo stato, sono censiti 61 codici) e valorizza il relativo elemento <ImportoContributo> indicando l’importo complessivo dei contributi contrattuali in questione da versare nel mese. Sulla base delle predette informazioni, l’Istituto, una volta accertato l’avvenuto versamento, provvede al trasferimento delle somme in questione ai destinatari individuati dai vari CCNL.
Allo scopo di favorire il corretto assolvimento dei versamenti dei predetti contributi nell’attuale contesto caratterizzato, da un lato, dalla sospensione degli adempimenti contributivi recata dalle norme e, dall’altro, dal diffuso utilizzo di strumenti di integrazione salariale per riduzione o sospensione dell’attività produttiva (sovente anticipati dall’azienda al lavoratore e poi conguagliati con i versamenti verso l’Istituto), con il presente messaggio, si ribadiscono gli adempimenti da porre in essere sia ai fini della compilazione delle dichiarazioni contributive sia ai fini dei correlati effetti finanziari.
L’Inps ricorda, inoltre, che la sospensione degli adempimenti contributivi riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale ed assistenziale e non il versamento dei contributi contrattuali e che, sul piano formale, gli importi sospesi vanno esposti nella <DenunciaAziendale>, nella sezione <AltrePartiteACredito>, specificando l’opportuno e corretto codice di sospensione nell’elemento <CausaleACredito> e il relativo importo sospeso nell’elemento <SommeACredito>.
Ciò premesso, si riportano di seguito tre esempi di compilazione della denuncia aziendale che, nell’attuale contesto normativo ed economico, assumono una loro tipizzazione.
Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali
In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ma effettua il versamento dei contributi contrattuali.
Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese. Nel relativo modello F24 risulterà l’eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali.
Pertanto, a titolo di esempio:
- contributi dovuti: € 10.000,00 (<TotaleADebito>)
- contributi sospesi: € 10.000,00 (<SommeACredito> con riferimento ai codici di sospensione)
- contributi contrattuali: € 100,00 (<ImportoContributo> con riferimento ai codici dei contributi contrattuali)
- versamento a mezzo F24: € 100,00
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.
Azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto e versamento dei contributi contrattuali
In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, opera il conguaglio di anticipazione delle somme pagate per conto dell’INPS (es. cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno di solidarietà FIS, ecc.) ed effettua il versamento dei contributi contrattuali.
Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti, nelle somme a credito risulterà l’importo dei conguagli effettuati e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese. Laddove l’importo dei conguagli effettuati è superiore a quello dei contributi contrattuali, non risulterebbero obblighi di versamento.
Pertanto, a titolo di esempio:
- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- conguaglio per anticipazioni datore di lavoro c/o INPS: € 2.000,00
- contributi contrattuali: € 100,00
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude con un credito a favore dell’azienda, pari a € 1.900,00 (somme a conguaglio – contributi contrattuali)
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.
Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi
In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ed effettua il versamento dei contributi contrattuali solo alla ripresa degli obblighi contributivi.
Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens dei mesi oggetto di sospensione contributiva, nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, sarà indicato il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato senza valorizzare alcun importo nel relativo campo; nell’elemento contribuzione sospesa si riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti. Nell’Uniemens in cui si riprendono gli obblighi contributivi, l’azienda continua a valorizzare, nell’elemento <CodAssociazione> dell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e riporta nell’elemento <ImportoContributo> l’importo complessivo dei contributi contrattuali riferiti al mese corrente e ai mesi pregressi.
Pertanto, a titolo di esempio:
Competenza Marzo 2020
- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- contributi contrattuali: € 00,00 (valorizzazione dell’elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude a saldo zero
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 00,00.
Competenza Aprile 2020
- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- contributi contrattuali: € 00,00 (valorizzazione dell’elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude a saldo zero
- somme riversate da INPS ai soggetti destinatari previsti dai CCNL: € 00,00.
Competenza Maggio 2020 (mese senza sospensione contributiva)
- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 00,00
- contributi contrattuali: € 300,00 (€ 100,00 per ognuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, con valorizzazione dell’elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: € 10.300,00
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 300,00.
Inoltre, entro il 31 maggio l’azienda è tenuta a riprendere il versamento dei contributi sospesi, che può essere effettuato in soluzione unica (€ 20.000,00) ovvero in cinque rate mensili di eguale importo (€ 4.000,00), la prima delle quali con la stessa scadenza di cui sopra, sulla base delle istruzioni che verranno fornite successivamente dall’Istituto.
Fonte: INPS
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