INPS: COVID-19 – ripresa versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, con il quale  comunica la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Inoltre, illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per la sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, fornendo, altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

Per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

 

Modalità di versamento dei contributi sospesi

Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per i versamenti contributivi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in unica soluzione o mediante rateizzazione.

 

Aziende con dipendenti

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  DSOS PPNNNNNCCN9XX  mm/aaaa  mm/aaaa  

 

 

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
 



DSOS

PPNNNNNCCN969

03/2020

03/2020
 

 

           
  DSOS PPNNNNNCCN970 04/2020 04/2020  

 

Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020 (entro il 31 luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico di cui all’articolo78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020).

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> – <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.

 

Artigiani e commercianti

Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020).

Per l’individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame si rinvia a quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020, nel quale è stato indicato che i requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione.

I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”, come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio. Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).

La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.

Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione di competenza.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell’istanza gli interessati, nel riscontrare l’invito a regolarizzare trasmesso dalla Struttura territoriale competente a gestire la verifica medesima, che riporta l’irregolarità relativa al I trimestre 2020, dovranno dichiarare, utilizzando la casella indicata nell’invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020.

 

Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Facendo seguito alle indicazioni relative alle aziende committenti contenute nelle circolari indicate in premessa (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.3; n. 52/2020, paragrafo 5.3; n. 59/2020, paragrafo 2.3 e n. 64/2020, paragrafo 5.2), la contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

– 24:  Sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 9/2020, art. 5;

– 25: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;

– 26: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5;

– 27: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2;

– 28: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n.  23/2020, art. 18, commi 1 e 2;

– 29:  Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n.  23/2020, art. 18, commi 3 e 4;

– 30: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, comma 5;

– 31: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”, entro il 31 luglio 2020.

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020.

I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  CXX/C10   mm/aaaa mm/aaaa  

 

Domanda di rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Datori di lavoro con dipendenti;
  • Artigiani e Commercianti;
  • Gestione separata committenti.

A tal fine si rende noto che è disponibile nel sito internet dell’Istituto il format da inoltrare, reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più di una delle gestioni previdenziali sopra indicate, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisa per ciascuna gestione interessata.

Nelle sezioni “Datore di lavoro con dipendenti” e “Gestione separata committenti”, devono essere compilati i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza -Periodo di sospensione – contributi dovuti – numero delle rate e l’importo totale da rateizzare.

Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più sospensioni nell’ambito della stessa gestione, lo stesso deve compilare più righe, considerando comunque che lo stesso periodo non può essere valorizzato in due codici diversi.

I codici di sospensione esposti sono:

–    per i Datori di lavoro con dipendenti: N966, N967; N968, N969, N970, N971, N972, N973;

–    per la Gestione separata: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Per i soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti si rinvia alle istruzioni fornite al paragrafo 2.2 del presente messaggio.

Nell’applicativo è allegato un Manuale Utente che fornisce indicazioni per l’inserimento e la gestione delle comunicazioni di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l’emergenza epidemiologica COVID-19.

 

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Facendo seguito alle indicazioni relative alle aziende assuntrici di manodopera contenute nelle circolari indicate in premessa (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4; n. 52/2020, paragrafo 5.4; n. 59/2020, paragrafo 2.4 e n. 64/2020, paragrafo 5.3), alle aziende interessate sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole.

In particolare, alle aziende della cosiddetta “zona rossa”, di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, e alle aziende la cui attività rientra tra quelle individuate dall’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, sono stati attributi centralmente dall’Istituto i seguenti codici di autorizzazione, utilizzando le informazioni risultanti negli archivi:

  • “7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4);
  • “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4).

Alle aziende che hanno presentato l’istanza di sospensione disponibile nella sezione “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole sono stati attribuiti i seguenti codici di autorizzazione:

  • “7Q”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”;
  •  “7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”.

Le aziende destinatarie delle diverse tipologie di sospensione avranno cura di verificare l’attribuzione del corrispondente codice di autorizzazione e di segnalare eventuali incongruenze alla Struttura territoriale di riferimento.

In prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti, le aziende, alle quali è stato attribuito uno dei codici di autorizzazione e per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione, riceveranno una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline) per il versamento.

Le aziende, che nell’istanza hanno espresso la volontà di effettuare il versamento in modalità rateale utilizzano la medesima codeline per il versamento delle rate. La prima rata deve essere versata entro la data di scadenza della ripresa dei versamenti e le successive rate in corrispondenza delle relative scadenze.

Analogamente, le aziende alle quali sono stati attributi i codici di autorizzazione “7H” e “7L” centralmente dall’Istituto, nel caso in cui intendano effettuare il versamento in modalità rateale, potranno seguire le modalità indicate nel precedente periodo.

Si evidenzia che i versamenti relativi alle sospensioni di cui ai sopraindicati codici di autorizzazione “7H” – “7L” – “7Q” dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

I versamenti relativi alla sospensione caratterizzata dal codice di autorizzazione “7S” devono essere effettuati entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

Per le aziende con il codice autorizzazione “7H” e “7L”, la sospensione riguarda anche la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020, la cui scadenza legale del termine di invio è il 30 aprile 2020.

Le denunce di manodopera del primo trimestre delle aziende con i codici di autorizzazione “7H” e “7L” devono essere trasmesse entro il 16 settembre 2020 e saranno tariffate con il terzo esercizio 2020, senza applicazione di somme aggiuntive.

Per le aziende con il codice autorizzazione “7Q” la sospensione riguarda esclusivamente i versamenti.

Per le aziende con il codice autorizzazione “7S” la sospensione riguarda anche i flussi della denuncia di manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e quelli delle denunce mensili relative ai periodi retributivi di aprile 2020 e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l’avvio del flusso Uniemens, sezione PosAgri, dalle retribuzioni di aprile 2020, è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, quindi, rispettivamente il 31 maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Le denunce di manodopera del primo trimestre e dei mesi di maggio 2020 e giugno 2020 delle aziende con i codici di autorizzazione “7S” devono essere trasmesse entro il 31 luglio 2020 e saranno tariffate con il secondo trimestre 2020 senza applicazioni di somme aggiuntive.

Le aziende in possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020, che intendono avvalersi della sospensione delle rate di aprile 2020 e maggio 2020 dei piani di ammortamento già concessi, dovranno presentare un’apposita istanza nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, caratterizzata dal codice “7G”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione delle rate dei piani di ammortamento concessi di cui all’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

Si rammenta che, entro le scadenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

 

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Nei periodi oggetto di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Istituto.

I lavoratori autonomi agricoli che si avvalgono della sospensione per i pagamenti delle rate di dilazioni con emissione di piano di ammortamento devono presentare una specifica istanza di sospensione. La disponibilità di tale istanza è resa nota con una comunicazione generale (news) nel Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura.

 

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Al momento della restituzione in unica soluzione dei contributi sospesi, nella ListaPosPA dovranno essere compilati gli elementi di <AltriImportiDovuti_Z2>, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020, tenendo conto delle diverse date di sospensione e restituzione dei contributi.

Più in particolare, nella denuncia del mese in cui si procede alla restituzione, si dovranno compilare distinti elementi <AltriImportiDovuti_Z2>, relativo ciascuno alla mensilità sospesa, e procedere al pagamento con il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento) nel caso di restituzione dei contributi sospesi per COVID.

Anche in caso di restituzione rateale, le modalità di compilazione dell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> restano invariate; in quest’ultimo caso il valore da indicare nell’elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata.

Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

 

Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto

Posto che nella sospensione contributiva disposta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020,sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Istituto, si rammenta che, entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, come sopra specificati, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall’Istituto e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.

 

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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