INPS: COVID-19 – percezione ANF a carico del Fondo di integrazione salariale

L’INPS ha emanato la circolare n. 88 del 20 luglio 2020, con la quale illustra le novità apportate dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Modalità di erogazione dell’assegno al nucleo familiare

L’assegno al nucleo familiare può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto.

Nello specifico, se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.

Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.

Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data di pubblicazione della presente circolare, si precisa quanto segue:

  1. i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3;
  2. i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4;
  3. i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3, al fine di consentirne la corretta imputazione contabile.

Le modalità operative sopra indicate trovano applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro che erogano l’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, compresi i datori di lavoro esentati dal pagamento della contribuzione CUAF durante la normale attività lavorativa e che corrispondono direttamente gli assegni al nucleo familiare.

Da ultimo, l’INPS ricorda che le domande di ANF per i lavoratori dipendenti hanno validità per periodi compresi tra il 1° luglio di ogni anno e il 30 giugno dell’anno successivo. Quindi a partire dal 1° luglio 2020 i lavoratori sono tenuti a presentare le nuove domande, relativamente al periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, con la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti di aziende attive.

 

Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Conguaglio ANF

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, a partire dalla denuncia di competenza luglio 2020, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro opereranno come segue.

 

Datori di lavoro soggetti alla CUAF

I datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO già riconosciuto, compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

  • nell’elemento <CodiceCausale>, indicheranno il codice causale “L019” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26e 40 del D.lgs n. 148/2015”.
    Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore “N”.
    A partire dalle denunce di competenza settembre 2020 andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al fondo;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif>, indicheranno l’AnnoMese di riferimento;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicheranno l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando il codice causale già in uso “F110”.

Tale codice dovrà essere esposto nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>.

Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore “N” e nell’elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.

Contestualmente, nella medesima denuncia Uniemens, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli ANF COVID-19, utilizzando le modalità sopra descritte.

 

Datori di lavoro non soggetti alla CUAF

Tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo 2, anche i datori di lavoro non soggetti alla CUAF, per i periodi di ASO con causale COVID-19, decorrenti dal 23 febbraio 2020, possono conguagliare, con le medesime modalità sopra illustrate, le somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di ANF.

I datori di lavoro soggetti e non soggetti alla CUAF, che devono conguagliare gli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, e che hanno sospeso o cessato l’attività, non potendo  predisporre le denunce di competenza luglio 2020, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il nuovo codice “L019”, secondo le modalità sopra descritte, mentre  per  l’eventuale codice di restituzione indicheranno il codice  “F110” all’interno dell’elemento <CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando nell’elemento <CodiceCausale> il codice causale “F119” di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015”; nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore “N”; nell’elemento <AnnoMeseRif> andrà indicato l’AnnoMese di riferimento; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> andrà indicato l’importo da restituire, relativo al mese di riferimento della prestazione.

 

Modalità di compilazione dei flussi “SR41” per le domande di assegno ordinario a pagamento diretto

Per quanto riguarda la compilazione dei flussi “SR41”, a partire dalla competenza luglio 2020, ai fini del pagamento diretto degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro potranno indicare l’importo complessivo relativo agli ANF maturati nell’apposito campo del modulo “SR41” con cui viene richiesto il pagamento dell’assegno ordinario. Nel caso sia conclusa la fruizione dell’assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo “SR41” i soli importi ANF, indicando come mensilità l’ultimo mese di prestazione usufruito e nel “campo tipo integrazione” della mensilità, il codice “4”.

 

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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