INPS: COVID-19 – le istruzioni per indennità per i lavoratori domestici
L’INPS ha emanato la circolare n. 65 del 28 maggio 2020, con la quale riepiloga i requisiti dei beneficiari dell’indennità per i lavoratori domestici e fornisce le indicazioni operative per la presentazione delle domande, specificando altresì le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito (articolo 85 del decreto-legge n. 34/2020).
Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, come di seguito individuati:
- Colf;
- Badanti.
Per quanto concerne le categorie di lavoratori interessati dalla nuova misura, possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020:
- risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;
- l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore;
- non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata respinta dall’INPS, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico. Sono esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di lavoro da emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.
La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, deve risultare dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.
Infine, anche la condizione della “non convivenza” con il datore di lavoro è desunta dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del contratto.
Fonte: INPS
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