INPS: COVID-19 – indicazioni per la presentazione delle domande di CIG per dipendenti da imprese agricole (CISOA)
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1541 dell’8 aprile 2020, con il quale rende noto che è stata rilasciata la nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 CISOA”, di cui alla circolare n. 47 del 28 marzo 2020. Inoltre, fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) con l’utilizzo della predetta causale.
Nello specifico, possono presentare la domanda:
- aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola (un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali) e attività connesse (attività dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura);
- Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).
Tali imprese possono presentare la domanda di CISOA per i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti, di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda. La medesima domanda può essere presentata per i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.
Per quanto concerne il requisito soggettivo delle 181 giornate lavorative, si procede come di consueto. Si tratta di un requisito riferito ad un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle prestazioni, e pertanto non può che essere verificato alla fine dell’anno cui si riferiscono le integrazioni salariali, ad eccezione dei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare, in cui la verifica viene effettuata anche con riferimento ai dodici mesi successivi o antecedenti la data di inizio o, rispettivamente, di cessazione del rapporto di lavoro.
È necessario, inoltre, che il lavoratore beneficiario non abbia superato il limite di 90 giornate di fruizione della CISOA nell’anno.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande per accedere alle prestazioni di CISOA sono disponibili nel portale INPS (www.inps.it) nei “Servizi per le Aziende ed i Consulenti”, a cui si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto, proseguendo alla voce “Cig e Fondi di Solidarietà”.
Tenuto conto della particolare situazione emergenziale in atto, è prevista la possibilità di chiedere il pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per gli impiegati resta ferma esclusivamente la modalità del pagamento diretto, come previsto dalla vigente disciplina.
Concessione della prestazione
La prestazione è concessa con le modalità e nei limiti previsti dalla disciplina ordinaria in materia.
Si ricorda che tale integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno solare.
Se l’azienda ha già inoltrato domanda di CISOA con altra causale (per esempio, fenomeni parassitari) ed è palese dalla dichiarazione che l’azienda medesima compila o dalle annotazioni riportate sulla domanda stessa che la richiesta è dovuta alla situazione emergenziale in atto, la causale invocata verrà convertita d’ufficio in “COVID-19 CISOA”.
Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma (cfr. la circolare n. 47/2020, paragrafo F).
Alle prestazioni di CISOA erogate con causale “COVID-19 CISOA” si applicano le previsioni degli importi massimi delle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla circolare n. 47/2020, la Commissione provinciale di cui all’articolo 14 della legge n. 457 del 1972, competente a decidere le istanze di CISOA, deve operare con modalità improntate alla semplificazione e alla celerità della valutazione.
Per tali ragioni, in considerazione della emergenza sanitaria in atto, che non consente le convocazioni di riunioni con le tradizionali modalità, e in applicazione delle istruzioni dettate dalla citata circolare n. 47/2020, si raccomanda ai Direttori di Sede di trasmettere prontamente, in via telematica, le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, informandoli della necessità di ricevere il rispettivo parere, sempre tramite posta elettronica, entro il termine perentorio di 20 giorni e che il decorso di tale termine senza pronunciamento equivale a parere favorevolmente reso. Le Commissioni provinciali sono libere di darsi specifiche regole organizzative (per esempio, riunioni in videoconferenza), purché vengano salvaguardate le predette esigenze di semplificazione e speditezza dell’iter decisorio.
Fonte: INPS
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