INPS: COVID-19 – domande di CIGD per aziende con numero elevato di unità produttive

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2328 del 4 giugno 2020, con il quale informa che per le aziende che devono presentare domanda di CIGD in deroga e che hanno un numero elevato di unità produttive, l’Istituto ha predisposto un diverso flusso di gestione semplificato di invio delle domande, che consente la presentazione di un numero minore di domande, unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale.

Preliminarmente all’inoltro delle domande, l’azienda dovrà comunicare all’Istituto, inviando una PEC all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, che in relazione al decreto di concessione adottato dal Ministero del Lavoro, intende presentare una domanda semplificata in presenza di una pluralità di unità produttive. La PEC dovrà contenere le seguenti informazioni:

Numero decreto ministeriale Settimane concesse Unità produttiva accorpante Elenco Unità produttive accorpate

Ne deriva che dovranno essere espressamente indicate dall’azienda stessa le unità produttive su cui chiede di presentare domanda, unità produttive che possono ricomprendere unità produttive omogenee per matricola aziendale, collocazione territoriale, periodo di sospensione concesso, attività produttiva svolta e articolazione dei giorni di sospensione dei beneficiari.

In particolare, l’azienda potrà dichiarare un’unità produttiva individuata per la gestione delle domande delle unità produttive ubicate nelle Regioni del Nord che hanno diritto alle 13 settimane, ed un’altra o più per la gestione delle unità produttive ubicate nelle altre Regioni per cui il decreto ministeriale ha concesso 9 settimane di sospensione.

L’INPS specifica che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, secondo le modalità sopra esposte, è considerata irreversibile, e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa.

Da ultimo, l’Istituto precisa che tale flusso semplificato attiene esclusivamente le prestazioni di cassa integrazione in deroga connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, di conseguenza, nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina degli altri ammortizzatori sociali a cui hanno diritto le aziende e per i quali dovranno essere utilizzate le modalità ordinarie di presentazione della domanda all’INPS.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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