INPS: COVID-19 – decontribuzione per i settori agricolo e pesca
L’INPS, con il messaggio numero 3341 del 15 settembre 2020, fornisce le prime indicazioni per le aziende destinatarie dell’esonero straordinario (di cui al comma 2 dell’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020) dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, delle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
I criteri e le modalità attuative dell’esonero sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in corso di adozione.
Per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.
L’esonero, inoltre, si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, e che, sulla base delle precisazioni ministeriali, restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Art. 222 – Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1 appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Fonte: INPS
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