INPS: COVID-19 – Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi

L’INPS, con il messaggio numero 3137 del 21 agosto 2020, comunica il rilascio dell’applicativo per la presentazione all’Istituto delle domande relative al trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e fornisce le relative istruzioni operative.

La domanda è disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.

Al portale “Servizi per aziende e consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.

All’interno dell’opzione specificata “CIG in deroga INPS”, selezionando “invio domande”, viene proposto un menu a tendina con le seguenti tre scelte: “deroga INPS”, “deroga plurilocalizzata” e “deroga INPS SPORTIVI”. Per la presentazione delle domande di cui all’oggetto deve essere selezionata l’opzione “deroga INPS SPORTIVI”.

Per presentare la domanda è necessario inserire la matricola del datore di lavoro e il periodo di sospensione, mentre le altre scelte (tipo richiesta e tipo pagamento) sono preimpostate e non modificabili.

Al trattamento in parola possono accedere esclusivamente le aziende aventi Codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08.

Per il trattamento di CIG in deroga, al momento, non è prevista l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate.

L’acquisizione dei dati della domanda viene completata selezionando l’unità produttiva dall’elenco proposto dalla procedura e allegando la lista dei beneficiari in formato “csv”; è obbligatorio anche l’inserimento dell’accordo sindacale in formato “pdf” e della relativa data di sottoscrizione.

L’INPS precisa che, stante la novella normativa introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le domande già presentate alle Regioni o alle Province autonome non devono essere presentate nuovamente all’INPS. Tali domande, infatti, sono considerate valide e saranno autorizzate dalle medesime Regioni e Province autonome nei limiti delle risorse loro assegnate.

Gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento in parola presentate all’INPS si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, eccetto nei casi in cui la novella normativa di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 offra un regime più favorevole.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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