INPS: COVID-19 – CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina decadenziale pagamenti diretti
Con il precedente Messaggio numero 2901 del 21-07-2020 è stato illustrato dall’INPS il nuovo regime decadenziale previsto per l’invio delle istanze di CIGO, ASO, CIGD e CISOA.
Con il nuovo Messaggio numero 3007 del 31-07-2020 vengono illustrati gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze sopra richiamate, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’Istituto.
2. Regime decadenziale dei pagamenti
L’articolo 71 del decreto-legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, ha modificato l’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, prevedendo, al comma 4, che, nel caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto (cfr. la circolare n. 78/2020).
Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello “SR 41” semplificato), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il citato termine è stato fissato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno susseguente a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020), se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto.
Per una migliore comprensione dei termini previsti dalla nuova disciplina, di seguito si riepilogano le tempistiche per l’invio del modello “SR 41” semplificato, fissate dalla norma a pena di decadenza:
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entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
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entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
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entro il 17 luglio, qualora la data individuata sulla base dei casi a) o b) sia antecedente a quella del 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020).
A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:
Caso n. 1
- Periodo di integrazione salariale: 1/06-31/07
- Data provvedimento di concessione: 05/06
- Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 31/08
- Termine per invio dati del pagamento: 31/08
Caso n. 2
- Periodo di integrazione salariale: 1/07-31/07
- Data provvedimento di concessione: 05/08
- 30 giorni dal provvedimento di concessione: 04/09
- Termine per invio dati del pagamento: 04/09
Caso n. 3
- Periodo di integrazione salariale: 1/04-30/05
- Data provvedimento di concessione: 25/05
- Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 30/06
- Termine per invio dati del pagamento: 17/07
L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, e successive modificazioni, dispone altresì che, trascorsi i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
In virtù del richiamo operato dal successivo articolo 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, la disciplina del pagamento diretto e i connessi termini decadenziali si applicano anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO), di cui agli articoli da 19 a 21 del medesimo decreto-legge, limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34/2020, ovvero dal 18 giugno 2020.
3. Effetti della decadenza dei pagamenti
Illustrato il nuovo regime decadenziale come sopra riepilogato, si precisa che tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte. Ne deriva che, in applicazione di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, il trattamento non è più erogabile dall’Istituto.
I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.
Con successivo messaggio verranno forniti i chiarimenti relativi agli adempimenti a carico del datore per gli oneri connessi al pagamento della prestazione.
Fonte: INPS
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