INPS: chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, per quanto riguarda i periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione, così come previsto dalla circolare n. 52 del 9 marzo 2020.
L’Istituto comunica che si potrà provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
La stessa modalità e tempistica potrà essere utilizzata anche nel caso in cui siano state trasmesse le denunce relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previste per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020.
L’INPS rammenta che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le seguenti indicazioni:
- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 dovranno inserire il codice “25” (trattasi di codice non chiave della denuncia);
- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dovranno inserire il codice “26” (trattasi di codice non chiave della denuncia);
- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dovranno inserire il codice “27” (trattasi di codice non chiave della denuncia).
Fonte: INPS
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