INPS: 2020 – importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della NASpI
L’INPS ha emanato la circolare n. 20 del 10 febbraio 2020, con la quale riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Trattamenti di integrazione salariale
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2020, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |
Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) e m), del D.lgs n. 148/2015 (abrogazione dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/84 e dell’art. 13 della L. 223/91), anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.lgs n. 148/2015.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 1.197,82 | 1.127,87 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.439,66 | 1.355,58 |
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Fondo Credito
a) Assegno ordinario
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Massimali assegno ordinario | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.184,24 | 1.186,29 |
Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 | 1.367,35 |
Superiore a 3.452,74 | 1.727,41 |
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80%della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 41.829,33 | 2.443,35 | 2.300,66 |
Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77 | 2.752,41 | |
Superiore a 55.037,77 | 3.852,34 |
Fondo Credito Cooperativo
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 39.543,11 | 2.343,44 | 2.206,58 |
Compresa tra 39.543,11– 55.152,24 | 3.151,99 | |
Superiore a 55.152,24 | 3.666,06 |
Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 per il 2020.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2020.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2020 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2019, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 5 del 25 gennaio 2019 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a € 1.193,75 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 993,21 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2020, a € 595,93. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Fonte: INPS
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