INL: solidarietà dell’articolo 29 anche per i rapporti di subfornitura

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 6 del 29 marzo 2018, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà, disciplinato dalla predetta norma, trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.

La Consulta ha ritenuto che la limitazione del regime di solidarietà ai soli casi espressamente previsti – di appalto e subappalto – avrebbe negato la medesima garanzia legale ai dipendenti del subfornitore, parimenti coinvolti in processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo, in contrasto con l’art. 3 e 36 della Cost.

Con la recente sentenza n. 254/2017, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’ambito applicativo del citato art. 29, superando le questioni poste dal Giudice remittente attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della norma basata sulla ratio della responsabilità solidale; la Corte, infatti, chiarisce che la ratio della norma risiede nella necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale” e pertanto “non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.

In ragione di ciò l’art. 29 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando, nell’economia dell’argomentare della Corte, che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo. Diversamente, per la Corte appare più rilevante constatare, alla luce del precetto costituzionale dell’art. 3, che nell’ambito del contratto di subfornitura le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati sarebbero ancora più pregnanti che non nel caso di un contratto di appalto, stante la “strutturale debolezza” del datore di lavoro/subfornitore.

Il principio tracciato dalla Corte sembra pertanto rispondere anche alle esigenze di tutela già emerse nell’ambito, ad esempio, dei rapporti tra consorzio e società consorziate – cui si è accennato – perché anche in tal caso, viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una “dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa.

Inoltre, l’interpretazione della Corte spiega effetti sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e del distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016 comportando l’applicazione dell’art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (cfr.art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016).
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 


 

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Autore: La Redazione

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