Governo: COVID-19 – pubblicato il DPCM 8 marzo 2020

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

Dalla vigenza del presente Decreto (8 marzo 2020) cessano di produrre effetti i D.P.C.M. del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

Il Decreto estende le misure di contenimento all’intera Regione Lombardia ed a ulteriori 14 Province:

MODENA – PARMA – PIACENZA – REGGIO NELL’EMILIA – RIMINI – PESARO E URBINO – ALESSANDRIA – ASTI – NOVARA – VERBANO/CUSIO/OSSOLA – VERCELLI – PADOVA – TREVISO – VENEZIA

Di particolare rilevanza le seguente misuri in materia di lavoro

 

PER LE SOLE ZONE SUINDICATE

Raccomandazione a limitare gli spostamenti

Articolo 1 – comma 1, lettera a)
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

 

Raccomandazione alle aziende di promuovere congedi e ferie

Articolo 1 – comma 1, lettera e)
si raccomanda ai datori di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la  fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);”

 

Limitare riunioni e preferire modalità da remoto

Articolo 1 – comma 1, lettera q)
sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  ed evitando assembramenti;”

 

PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Smart-working semplificato

Articolo 2 – comma 1, lettera r)
la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;”

 

Raccomandazione alle aziende di promuovere congedi e ferie

Articolo 2 – comma 1, lettera s)
qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di  lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;”

 

Certificazione medica per i lavoratori in quarantena

Articolo 3 – comma 2, lettera d)
in caso di necessità di  certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanita’  pubblica  è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.”

 

 

Tutte le disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus
La Redazione

Autore: La Redazione

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