Governo: adeguamento degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 141del 18 giugno 2024, il DPCM 3 giugno 2024, con l’adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita’ del personale di magistratura ed equiparati.

 

 

 

Fonte: Gazzettta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2024 

Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita' del personale
di magistratura ed equiparati.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97,  recante  «Norme  sullo  stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico  dei  magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare  e
degli avvocati dello Stato», e, in particolare, gli articoli 11 e 12,
come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  ove
si  prevede  che  la  percentuale  dell'adeguamento  triennale  delle
retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile
del primo anno di  ogni  triennio  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,  e,  in  particolare,
l'art. 24, comma 1, che  stabilisce  che  dal  1°  gennaio  1998  gli
stipendi, l'indennita' integrativa speciale e  gli  assegni  fissi  e
continuativi   delle   categorie    di    personale    statale    non
contrattualizzato sono adeguati di  diritto  annualmente  in  ragione
degli  incrementi  medi,   calcolati   dall'Istituto   nazionale   di
statistica,  conseguiti  nell'anno  precedente  dalle  categorie   di
pubblici dipendenti contrattualizzati  sulle  voci  retributive,  ivi
compresa   l'indennita'   integrativa   speciale,   utilizzate    per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali; 
  Visto il comma 4 del citato art. 24 della legge n.  448  del  1998,
che dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si  applica
anche al personale di magistratura  e  agli  avvocati  e  procuratori
dello Stato ai fini del  calcolo  dell'adeguamento  triennale,  ferme
restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2  della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto  degli  incrementi  medi
pro capite del  trattamento  economico  complessivo,  comprensivo  di
quello accessorio e variabile, delle  altre  categorie  del  pubblico
impiego; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 11  ottobre  2012,  n.
223; 
  Vista  la  nota  dell'11  gennaio  2021,  protocollo  generale   n.
SP/336599/21, avente ad oggetto  «Adeguamento  triennale  stipendi  e
indennita' del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della
legge n. 27 del 1981 e art. 24 della legge n. 448 del 1998»,  con  la
quale l'Istituto  nazionale  di  statistica  ha  comunicato  di  aver
«predisposto la metodologia per calcolare  il  nuovo  indicatore  per
l'adeguamento triennale di stipendi e  indennita'  del  personale  di
magistratura e equiparati», condivisa dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
con nota prot. RGS n. 222779 del 24 novembre 2020; 
  Visto il decreto in data 6 agosto 2021 del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia  e  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  relativo  all'adeguamento
degli stipendi e delle indennita' del personale in  riferimento,  per
il triennio 2021-2023, con il  quale  il  trattamento  economico  del
personale stesso e' stato aumentato del 4,85 per cento complessivo  a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e, a titolo di acconto sull'adeguamento
triennale successivo, nella misura dell'1,46 per cento, per  ciascuno
degli anni 2022 e  2023,  con  decorrenza,  rispettivamente,  dal  1°
gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023; 
  Preso atto che, con nota in data 27 marzo 2024, protocollo generale
n. 0845583/24, l'Istat ha comunicato alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri che, in accordo con quanto  previsto  dalla  metodologia
condivisa dalla Ragioneria generale dello Stato con la predetta  nota
del 24 novembre 2020, la  variazione  della  retribuzione  media  pro
capite complessiva dei pubblici dipendenti, esclusi il  personale  di
magistratura  e  i  dirigenti  non  contrattualizzati,  nel  triennio
2021-2023, e' pari a +6,69 per cento; 
  Rilevato che il citato odierno adeguamento triennale  nella  misura
del 6,69 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024  alle
misure  della  retribuzione  in  vigore  al  1°  gennaio  2021,   con
conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1°  gennaio  2024,
degli acconti corrisposti negli anni 2022 e 2023; 
  Considerato che, ai sensi dell' art.  2  della  legge  19  febbraio
1981, n. 27, gli acconti per gli anni 2025 e 2026  vanno  determinati
nella  misura  del  30  per  cento   della   variazione   percentuale
dell'adeguamento triennale da applicare dal 1° gennaio 2024, pari  al
6,69 per cento e che da tale determinazione risulta  una  percentuale
di ulteriore aumento, arrotondata alla seconda cifra  decimale,  pari
al 2,01 per cento per ciascuno dei  predetti  anni,  con  decorrenza,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026; 
  Considerato che agli oneri derivanti dal  presente  decreto  si  fa
fronte, ai sensi dell'art. 3, mediante apposito decreto di variazione
di bilancio, in applicazione dell'art. 21, comma 1-ter,  lettera  e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di  cui
all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure degli stipendi del personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita'  prevista  dall'art.  3,  primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa  speciale  in
vigore alla data del 1° gennaio 2021, sono incrementate del 6,69  per
cento, con decorrenza 1° gennaio 2024,  con  conseguente  conguaglio,
con la medesima decorrenza 1° gennaio 2024, degli acconti corrisposti
negli anni 2022 e 2023. 
                               Art. 2 
 
  1. Le misure degli stipendi del personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita'  prevista  dall'art.  3,  primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa  speciale  in
vigore alla data del 1° gennaio 2024, come  determinate  dall'art.  1
del presente decreto, sono ulteriormente incrementate,  per  ciascuno
degli  anni  2025  e  2026,  del  2,01  per  cento,  con  decorrenza,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026, a  titolo
di acconto sull'adeguamento triennale successivo. 
                               Art. 3 
 
  1.  Al  relativo  onere,  che  costituisce  spesa   avente   natura
obbligatoria,  si  provvede  a  valere   sulle   disponibilita'   dei
pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 3 giugno 2024 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                              Mantovano 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Nordio 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1702
La Redazione

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