Min. Lavoro: interpello 39/2012 – Fondi di solidarietà bilaterali e misura della prestazione
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 39 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito dell’ANIA, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, commi 4 e 31, della L. n. 92/2012. La prima disposizione, “al fine di assicurare la definizione, entro l’anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti”, prevede la possibilità, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, “con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”.
In relazione a tale intervento l’ANIA chiede chiarimenti sul successivo comma 31 dell’art. 3, secondo il quale i fondi “assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria”.
La risposta in sintesi:
[su_quote]”…Sul punto, d’intesa con la Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si ritiene tuttavia che il citato comma 31 dell’art. 3 vada “finalisticamente” e sistematicamente interpretato. In altri termini, la disposizione va intesa nel senso che i fondi “assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale” e che sia “almeno” di “durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile”. In sostanza tale prestazione, al fine di garantire “adeguate” forme di sostegno al reddito – obiettivo che lo stesso Legislatore esplicita già nel comma 4 dell’art. 3 della L. n. 92/2012 – non può non assicurare un intervento di durata “almeno pari ad un ottavo delle ore lavorabili”. Del resto, una interpretazione formalistica della disposizione, oltre a contrastare con il citato obiettivo, non sarebbe sorretta da alcun interesse di carattere “pubblicistico”, atteso peraltro che gli interventi dei fondi di solidarietà bilaterali non richiedono investimenti a carico della finanza pubblica.”.[/su_quote]