Dottrina Per il Lavoro: Prospetto informativo per le aziende dai 15 ai 35 dipendenti
a cura di Roberto Camera
In merito all’obbligo di trasmissione del Prospetto informativo da parte delle aziende private che occupano dai 15 ai 35 dipendenti, il sito cliclavoro.gov.it – del Ministero del Lavoro – ha pubblicato una FAQ, con la quale si evidenzia la non sanzionabilità in caso di mancato invio, entro il 31 gennaio 2018, qualora non vi siano stati cambiamenti sulla situazione occupazione “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
La FAQ ministeriale
Data l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018?
Così come chiarito con la nota prot. n. 454 del 23 gennaio 2017 (pur riferita all’insorgenza degli obblighi originariamente prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017, poi rinviata di 12 mesi con la conversione del DL n. 244/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.), la trasmissione del prospetto relativo al 2017 non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”, cosicché l’omesso invio non potrà essere sanzionato. A prescindere dall’invio del prospetto, che comunque può essere trasmesso come richiesta di avviamento, si ricorda che sussiste un obbligo di assunzione a partire dal 1° gennaio 2018 per il quale il datore di lavoro ha tempo 60 giorni prima di incorrere in sanzioni, così come precisato nella nota del 28 marzo 2017.
Al fine di avere un quadro completo di tutte le risposte che il Ministero del Lavoro ha fornito al fine di fugare i dubbi in materia di invio del Prospetto informativo disabili, è il caso di riepilogare tutte le FAQ pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov.it.
Fonte: Ministero del Lavoro
ACCREDITAMENTO
1. A quale indirizzo si invia il prospetto informativo telematico relativo al personale in servizio di cui all’art. 9 L.12/3/1999 n. 68?
Il prospetto informativo dovrà essere inviato utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione presso cui è ubicata la sede legale del datore di lavoro, sia nel caso in cui la Regione si avvalga del dominio “sussidiario” messo a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia nel caso in cui la Regione stessa sia dotata di un sistema autonomo.
Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento sono diramate dalle Regioni e Province Autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Nel modulo di accreditamento al sistema ministeriale per l’invio del Prospetto Informativo telematico, chi è il referente che provvede a livello informatico all’invio?
Il referente è la persona di riferimento aziendale che provvede all’invio del Prospetto Informativo. Può anche coincidere con il Dirigente.
3. Se un’azienda è già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Ministeriale per l’invio del Prospetto, dovendo inviare il prospetto con lo stesso sistema, deve accreditarsi di nuovo?
Le credenziali di accesso rimangono invariate e non si dovrà procedere ad un nuovo accreditamento.
COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
1. Relativamente ai campi “nessuna assunzione aggiuntiva”, nel caso in cui si indichi NO devono essere conseguentemente compilati i campi “ data prima assunzione” ed eventualmente “data seconda assunzione”. Le date da indicare sono relative all’assunzione di lavoratori disabili?
Si ricorda che il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” è da compilare solo da parte di aziende tra i 15 e 35 dipendenti rientranti nel DPR 333/2000 articolo 2 commi 2 e 3.
Pertanto, selezionando la voce SI, si intende che non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99 come da DPR 333/2000.
Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i successivi: data prima assunzione e data seconda assunzione.
Nel campo “Data prima assunzione (DPR. 333/2000)” si inserisce la data di assunzione del lavoratore dipendente in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99. Da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile.
Il campo “Data seconda assunzione (DPR. 333/2000)”: è da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dalla “data di prima assunzione”. Dalla data della seconda assunzione decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile. Si ricorda che le date di prima e seconda assunzione non si riferiscono ad assunzioni di lavoratori disabili.
2. Nella sezione “Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99” del sistema per l’invio del Prospetto Informativo Ministeriale, è necessario inserire i nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette in forza?
Nella sezione “elenco lavoratori computabili” del Quadro 2 è necessario specificare i nominativi dei disabili in forza e delle categorie protette in forza eventualmente anche eccedenti l’1%. Si precisa che i lavoratori indicati nell’“Elenco lavoratori computabili” devono corrispondere al dato numerico dei disabili/categorie protette riportato nei “Dati relativi al personale dipendente”.
3. Nella sezione “Dati relativi al personale dipendente” del sistema per l’invio del Prospetto Informativo Ministeriale, è necessario inserire i nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette in forza?
No. Nella sezione “Dati relativi al personale dipendente” va inserito solamente il numero dei lavoratori in forza. L’indicazione dei nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette va inserita invece nella sezione “Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99.
4. Come viene calcolato dal sistema il numero di lavoratori part-time riproporzionati?
Il sistema calcola il “N° di lavoratori Part time riproporzionati” sommando i lavoratori part-time che prestano il medesimo orario, e rapportandoli all’orario ordinario; vengono poi sommati tutti i lavoratori part time riproporzionati, applicando alla sommatoria l’arrotondamento a una unità dei decimali superiori a 0,50.
Ad esempio:
Numero lavoratori Part time = 6
Dettaglio lavoratori Part time:
4 lavoratori a 35:00 ore su 40:00 ore contrattuali
2 lavoratori a 25:00 ore su 38:00 ore contrattuali
Riproporzione:
4 x 35/40 = 3,5
2 x 25/38 = 1,32
Sommatoria occorrenze lavoratori part time riproporzionati: 3,5 + 1,32 = 4,82
Arrotondamento sommatoria: 5
Numero lavoratori part time riproporzionati: 5
Analogamente si procede per il calcolo del “N° Intermittenti riproporzionati” riproporzionando l’orario settimanale svolto rispetto all’orario settimanale contrattuale. Per tali lavoratori le ore di lavoro medie settimanali vengono calcolate utilizzando come base di calcolo le attività svolte nell’ultimo semestre rispetto al periodo di riferimento.
5. Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro deve tener conto dell’orario di lavoro che svolge il lavoratore alla data del 31 dicembre, considerato che il prospetto informativo si riferisce all’organico relativo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione.
6. Il punto 1.7.3 del documento dei controlli allegato agli Standard del Prospetto Informativo prevede che “La sommatoria del N° Scoperture disabili (L.68/99 art.1) indicato nell’ Elenco riepilogativo provinciale deve corrispondere al N° Scoperture disabili (L.68/99 art.1) indicato nel Riepilogo nazionale.
La sommatoria del N° Scoperture categorie protette (L.68/99 art.18) indicato negli elenchi riepilogativi provinciali deve corrispondere al N° Scoperture categorie protette (L.68/99 art.18) indicato nel Riepilogo nazionale. La natura di tale controllo è vincolante o è da ritenersi un’indicazione di attenzione?
Il controllo non ha natura vincolante in quanto vi sono 2 fattispecie che potrebbero essere limitate dal controllo stesso.
La prima è il caso del datore di lavoro pubblico che ha esuberi di categorie protette in forza ma in province che, dai calcoli effettuati rispetto alla base computo provinciale, non hanno obbligo di assunzione. La quota di riserva aziendale in questi casi viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda. Accade pertanto che l’Ente non sia in grado di specificare le compensazioni territoriali per andare a copertura degli obblighi.
La seconda è il caso del datore di lavoro con meno di 50 dipendenti per il quale la quota di riserva aziendale viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda, e che ha richiesto ed ottenuto un esonero in altra provincia non avendo dipendenti nella provincia della sede legale.
TEMPI E MODALITA’ DI INVIO
1. In merito agli istituti pubblici, alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, chi sono i soggetti preposti all’invio del Prospetto informativo?
Per gli istituti scolastici l’adempimento relativo all’invio del Prospetto informativo avviene tramite ciascun Ufficio scolastico provinciale, come indicato dalla Nota Circolare del MIUR del 29 gennaio 2009.
2. Sono tenute all’invio del prospetto informativo anche le aziende per le quali durante lo scorso anno non si è registrata alcuna variazione nell’organico tale da incidere sull’obbligo di assunzione di personale disabile?
Ai sensi dell’art. 9 comma 6 della legge 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della suddetta legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti il prospetto informativo. Se rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Si precisa tuttavia che, come indicato nella Nota operativa del 14 dicembre 2011, la presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo determina una situazione occupazionale che si sostanzia solo a seguito della valutazione dell’insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Ne consegue che le aziende interessate a tale tipologia di compensazione devono presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
3. In caso di invio del prospetto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’invio telematico del prospetto informativo dei lavoratori disabili dovrà avvenire mediante compilazione on line di un prospetto telematico proposto dall’applicativo, oppure mediante caricamento di un file (si ipotizza mediante flusso XML)?
L’invio dovrà avvenire mediante compilazione on line (attraverso l’applicazione web) di un prospetto telematico. Eventuali ulteriori modalità (per esempio caricamento di file xml) non sono attualmente previste.
4. Se un datore di lavoro ha la sede legale in una regione e sedi operative in regioni diverse, quale sistema Informativo deve utilizzare per l’invio del Prospetto?
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma.
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
5. Gli intermediari quale Sistema devono usare per l’ invio del prospetto informativo?
Qualora l’obbligo dell’invio del prospetto è adempiuto per il tramite di un intermediario (soggetto abilitato) quest’ultimo invia il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’intermediario.
6. Entro quando è possibile annullare un Prospetto inviato?
L’annullamento di un prospetto è possibile solo in caso di errore e/o se l’adempimento non era dovuto e deve essere inviato entro il termine stabilito per l’invio dello stesso che, per l’anno 2016, è fissato al 31 gennaio 2017.
7. Entro quando è possibile rettificare un Prospetto inviato?
La rettifica del Prospetto è possibile, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. 68/99 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall’ultimo invio. I dati la cui rettifica è possibile sono:
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Dati aziendali: tipologia del dichiarante, settore, CCNL;
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Dati della sede legale: comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail;
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Dati del referente: codice fiscale, cognome, nome, indirizzo, comune, CAP, telefono, fax, e-mail;
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Sezioni gradualità, compensazioni territoriali, esonero, convenzione: Data atto ed estremi atto;
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Dati provinciali: provincia, comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail della sede di riferimento, cognome e nome referente, n° posti previsti per centralinisti non vedenti (113/85), n° posti previsti per massofisioterapisti non vedenti (403/71) Note (sia nel quadro 2, sia nel quadro 3);
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Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99: data inizio rapporto, qualifica professionale (ISTAT);
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Posti di lavoro disponibili: Qualifica professionale (ISTAT), Mansione/descrizione compiti, N° posti, Categoria soggetto, Comune di assunzione, Capacità richieste/controindicazioni, Presenza di barriere architettoniche, Turni notturni, Raggiungibilità mezzi pubblici, Categoria assunzione;
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Convenzione: Stato, data atto, estremi atto, tipologia di convenzione, data stipula, data scadenza.
8. Nel caso di un datore di lavoro che, per effetto delle esclusioni differenziate art.3 e art.18, si trovi nella situazione di essere escluso dall’obbligo art.3 ma obbligato per l’art.18, deve presentare il prospetto informativo?
Il prospetto deve essere presentato. Il calcolo della base computo per l’art.18 è determinata dal comma 2 dello stesso art.18. Per questo motivo è possibile che si verifichi il caso citato, ma ovviamente la presentazione del prospetto sarà obbligatoria nel caso in cui la base di computo art.18 superi le 50 unità, in quanto sotto tale limite non vi sono obblighi di assunzione.
9. Data l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018?
Così come chiarito con la nota prot. n. 454 del 23 gennaio 2017 (pur riferita all’insorgenza degli obblighi originariamente prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017, poi rinviata di 12 mesi con la conversione del DL n. 244/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.), la trasmissione del prospetto relativo al 2017 non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”, cosicché l’omesso invio non potrà essere sanzionato. A prescindere dall’invio del prospetto, che comunque può essere trasmesso come richiesta di avviamento, si ricorda che sussiste un obbligo di assunzione a partire dal 1° gennaio 2018 per il quale il datore di lavoro ha tempo 60 giorni prima di incorrere in sanzioni, così come precisato nella nota del 28 marzo 2017.
NORMATIVA
1. L’attività di Vigilanza privata è esclusa dagli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99 per le Guardie Giurate?
La nota Ministeriale 1238/M20 chiarisce che l’attività di vigilanza privata, trattandosi di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse, può essere assimilata ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione dell’Art 3, comma 4 della legge 68/99.2. L’obbligo di trasmettere il prospetto informativo dei lavoratori disabili vale per tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti?
I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 68/99, sono tenuti all’invio telematico del prospetto informativo.
La Nota del 14.12.2010 del Ministero del Lavoro precisa: “I soggetti obbligati all’invio telematico del prospetto informativo sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.”
3. Un’azienda che viene incorporata in un’altra società in data 1 Gennaio, deve presentare il Prospetto Informativo? Vi sono eventuali obblighi aggiuntivi per la società incorporante?
In base al Decreto interministeriale del 2 novembre 2010, il Prospetto Informativo assume a riferimento la situazione occupazionale dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione del prospetto.
L’azienda incorporata non ha l’obbligo di inviare il Prospetto Informativo. L’azienda incorporante invierà, se in obbligo, il Prospetto informativo con la situazione al 31/12, e pertanto con la situazione antecedente all’incorporazione.
4. Un’impresa esercente servizi di pulizia che si aggiudica una gara di appalto con conseguente passaggio di diversi lavoratori, deve presentare il prospetto informativo senza inserire i lavoratori acquisiti per effetto dell’appalto (circolare 77/2001)? Tale esclusione dalla base di computo è temporanea, ovvero vale solo per l’anno in cui è avvenuto il passaggio, o definitiva ovvero fino a quando i lavoratori “passati” restano in forza?
Il prospetto informativo va presentato senza inserire i lavoratori passati per effetto dell’appalto qualora l’appalto abbia comportato cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva considerato che il datore di lavoro può computare nell’aliquota d’obbligo i lavoratori disabili passati per l’effetto dell’appalto (circolare 2/2010). La predetta esclusione dalla base di computo opera fino a quando i lavoratori “acquisiti” restano in forza per la durata dell’appalto.
BASE DI COMPUTO DEI DISABILI
1. A quale data il datore di lavoro deve applicare i criteri di computo di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012?
La norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell’organico. Tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla legge 68/99, fa riferimento all’organico del datore di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione, si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento.
2. Contratti a termine: i limiti di durata del contratto dei nove o sei mesi – previsti rispettivamente dalla legge n. 68/1999 e dalla legge n. 134/2012 di modifica della legge n. 92/2012 – continuano ad applicarsi rispettivamente ai contratti stipulati prima della L. 92/2012 e a quelli stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 134/2012?
Si, in applicazione del principio di legge (art. 11 delle preleggi al codice civile) secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire.
3. Come incidono le proroghe del contratto a termine nella computabilità dei lavoratori?
Vanno computati i lavoratori solamente nel caso in cui il contratto stipulato a tempo determinato ante riforma Fornero (L. 92/2012), per un periodo inferiore ai 9 mesi, per effetto della proroga ecceda il termine suddetto.
Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.
4. In caso di stipula di un contratto a termine, si ritiene ancora in vigore la interpretazione sostenuta – prima delle modifiche alla legge Fornero (L. 92/2012) – nella circolare 18 luglio 2012 n. 18 con riferimento al calcolo dei lavoratori pro quota?
No, in quanto quella interpretazione presupponeva che non vigesse più l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
5. La norma che fa riferimento all’esclusione dalla base di computo del personale “direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”, è riferita esclusivamente al personale dipendente da imprese edili? Cosa si intende per attività svolta “in cantiere”?
Per “personale di cantiere”, escluso dal computo, si intende, non solo quello operante nelle imprese edili ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell’edilizia. L’esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. P er attività svolta “in cantiere” si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall’art. 89 del D.lgs n. 81/2008.
6. La sospensione degli obblighi di assunzione, di cui all’ art. 3 comma 5 della Legge 68/99, quali effetti produce sulla convenzione precedentemente stipulata dal datore di lavoro privato?
La sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione, concessa per procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sospende le convenzioni precedentemente stipulate. Negli altri casi, invece, la convenzione è sospesa unicamente nella provincia in cui opera la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione.
7. Come determinano la quota di riserva i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione
La quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
L’individuazione del personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative avviene, secondo quanto è stabilito dall’art. 2, comma 5, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui trattasi.
8. I lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, devono essere computati?
No, non devono essere computati in linea con i principi generali e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche quando il loro contratto abbia una durata superiore a sei mesi.
9. Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro, dovendo considerare l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto informativo, dovrà tener conto per determinare la base di computo, dei rapporti di lavoro in essere a quella data e la loro tipologia.
10. Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computabili i soggetti impegnati in lavori socialmente utili?
I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, cooperative e loro consorzi non computano i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’art. 7 del d. Lgs. n 81/2000 a condizione che gli stessi abbiano maturato 12 mesi di permanenza in progetti di LSU nel periodo 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
11. Come è computato il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi?
Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità.
12. I lavoratori che sono divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/99?
Con la circolare 2/2010, questo Ministero ha precisato che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia (art. 4 c. 4 l. 68/99) possono essere computati esclusivamente in ambito privatistico.
In considerazione soprattutto del fatto che, qualora per i predetti lavoratori, non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori nella stessa azienda, spetta al Servizio provinciale competente l’avviamento degli stessi presso un’altra azienda, individuando le attività compatibili con le residue capacità lavorative di essi. Tale procedura non si applica invece ai datori di lavoro pubblici che sono tenuti a conformarsi ai principi generali in materia di assunzioni previsti dal Decreto Legislativo n. 165/2001.
13. Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere il datore di lavoro deve includere nella base di computo i lavoratori licenziati per i quali è stato adottato il provvedimento di revoca del licenziamento?
Si, i lavoratori licenziati per i quali sia stato adottato il provvedimento di revoca devono essere inclusi nella base di computo. La norma prevede, infatti, che in caso di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dall’art. 18, comma 10 della legge 20-5-1970 n. 300 (comma aggiunto dall’ art. 1, comma 42, lett. b), L. 92/2012.
14. Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale come si calcola il periodo di durata del contratto?
Sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative.
15. Come viene computato il lavoratore intermittente?
In proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
16. Rientrano nella base di computo anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio?
Sì, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.151/2015 il quale ha specificato che tali lavoratori devono avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.
17. Al fine di ottemperare all’obbligo assunzionale, i Comuni devono considerare nella base di computo i dipendenti inquadrati nella categoria D che nei piccoli enti svolgono funzioni dirigenziali?
Le posizioni organizzative dei Comuni sono disciplinate nell’ambito del CCNL di comparto del personale non dirigenziale e non possono in alcun modo essere assimilate alle posizioni dirigenziali.