Dottrina per il Lavoro: patente a crediti – dal 1° al 31 ottobre sostituita dal modello dell’INL

Si ricorda che dal 1° ottobre 2024 le imprese ed i lavoratori autonomi che vorranno accedere nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dal tipo di attività svolta, dovranno avere la «patente a crediti», così come prescritto dall’articolo 27, del decreto legislativo n. 81/2008.

Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per la richiesta della patente,  sarà possibile utilizzare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa o dal lavoratore autonomo, contenente una autocertificazione/dichiarazione sul possesso di tutti i requisiti richiesti dal legislatore per il suo rilascio:

  • l’iscrizione alla CCIAA;
  • l’adempimento degli obblighi formativi, previsti dal D.L.vo n. 81/2008, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti dell’impresa;
  • il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
  • il possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • il possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) nei casi previsti dalla legge;
  • la designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nei casi previsti dalla normativa.

Tale documento, che dovrà essere inviato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite PEC (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it), sostituirà la patente sino al 31 ottobre 2024 e darà diritto all’accesso nei cantieri ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, così come definiti dall’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008.

Dal 1° novembre 2024 non si potrà accedere ai cantieri temporanei o mobili in assenza della «patente a crediti».

 

Vedasi:

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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