Cassazione: licenziamento e prestazione svolta altrove durante l’infortunio

CorteSupremaCassazione

Con sentenza n. 4237/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che non costituisce giusta causa di licenziamento il recesso adottato dal datore di lavoro di un proprio dipendente addetto al reparto pescheria che durante un periodo protetto da infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’Inail, aveva prestato la propria attività presso un negozio di pescheria.

La Corte, ritenendo più coerente l’applicazione di una sanzione conservativa, ha affermato che lo svolgimento di altra attività non ha ostacolato la guarigione dell’interessato che ha ripreso regolarmente servizio al termine del periodo indennizzato. Sia in primo che in secondo grado il datore aveva visto riconosciuta la fondatezza del proprio assunto che si basava anche sulla violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza.

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su