Articolo: Licenziamenti e sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“In attesa che l’INPS, attraverso una propria circolare, data per imminente, dipani i nodi più intricati relativi alle modalità di fruizione dello sgravio contributivo previsto dal Legislatore nei confronti dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato (o anche che ne trasformano dal tempo determinato) giovani con età non superiore al compimento dei 30 anni, che diventano 35 nel solo 2018, ritengo opportuno soffermare l’attenzione su quanto affermato dai commi 104 e 105 dell’art. 1 della legge n. 205/2017.
Giustamente, a fronte di un pericolo, sempre presente, se pur latente, di licenziamenti e di riassunzioni effettuate con l’unico scopo di “lucrare” sugli sgravi contributivi, il comma 104, dopo aver richiamato il rispetto dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 (ma anche, se pur non nominati, dei commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/2006) dispone che l’esonero spetti ai datori di lavoro che “nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n, 223/1991, n. 223, nella medesima unità produttiva”.”….continua la lettura