Articolo: Le prestazioni occasionali nelle società sportive

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Sotto l’albero di Natale, per effetto di un emendamento introdotto nella legge di Bilancio 2018, approvata, in via definitiva, il 23 dicembre u.s., le società sportive hanno trovato, come regalo, la soluzione ad un problema che l’abrogazione dei voucher aveva evidenziato con una certa rilevanza: mi riferisco al lavoro discontinuo degli steward negli stadi di calcio che, nella gran parte dei casi, era remunerato attraverso i c.d. “buoni lavoro”, sia direttamente che attraverso forme di appalto, cosa consentita, anche con l’utilizzazione dei voucher, dal DM. del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007, modificato nel corso del 2010. Del resto, se si prendono in esame i datori di lavoro che, a vario titolo, hanno, negli anni passati, fatto ricorso agli stessi, si può ben verificare come ai primi posti della classifica si trovino sia società fornitrici di steward che società di calcio di primissima fascia.

Ora il Legislatore, intervenendo nel “corpus” dell’art. 54-bis del D.L. n. 50 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017, ha allargato le ipotesi previste dalla nuova disciplina relativa alle prestazioni occasionali, alle società sportive che sono quelle identificate dall’art. 10 della legge n. 91/1981 (non solo società di calcio ma, in generale, società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata che possono stipulare contratti con atleti professionisti): esse debbono ottenere, prima del deposito dell’atto costitutivo ex art. 2330 c.c., l’affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

E’ appena il caso di sottolineare come tali disposizioni specifiche trovino applicazione soltanto per gli steward e non per altri lavoratori occasionali con diversa qualifica: se gli stessi dovessero essere utilizzati le società sportive rientreranno all’interno delle disposizioni previste, in via generale, per gli altri committenti (limiti dimensionali da rispettare – forza-lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato – e compenso con la stessa società non superiore ai 2.500 euro per ogni lavoratore ed un tetto complessivo fissato a 5.000 euro).”….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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