Articolo: Assunzioni stabili di giovani – esonero contributivo
approfondimento di Roberto Camera – Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Estratto dal n. 11/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“L’Inps, dopo due mesi di attesa, ha pubblicato la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, con la quale ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in caso di assunzione stabile di giovani lavoratori, così come previsto dalla legge di bilancio 2018.
La norma, in particolare, al fine di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, ha previsto, in capo esclusivamente ai datori di lavoro privati, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.
Vediamo quali sono tutte le caratteristiche di questo nuovo beneficio contributivo che, a differenza di quelli precedenti, non prevede una scadenza o un budget massimo di spesa, per cui durerà negli anni.
Rapporti di lavoro incentivati
L’agevolazione contributiva potrà essere richiesta in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Una prima specifica, l’Inps la prevede in relazione alla categoria legale dei possibili lavoratori agevolati. Infatti, in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto proprio quale contratto di riferimento, per potersi avvalere dell’incentivo statale, il contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, specifica che le assunzioni agevolate riguardano esclusivamente i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, quindi con l’esclusione dei dirigenti sui quali, proprio in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, D.Lgs. n. 23/2015, non si possono applicare le tutele crescenti.
Un secondo passaggio deve essere fatto sull’interpretazione fornita dall’Inps sempre in merito alla tipologia contrattuale prevista dal legislatore per adire al contributo agevolato: contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. L’Istituto, nella sua circolare, chiarisce che il beneficio trova applicazione anche con riferimento ai contratti a tempo indeterminato che prevedano condizioni di miglior favore nei confronti del lavoratore rispetto alla disciplina dettata dal Jobs Act, con il D.Lgs. n. 23/2015. Con ciò, evidenziando, indirettamente, che le tutele crescenti sono “peggiorative” rispetto a quanto previsto dall’ex articolo 18, come modificato dalla legge n. 92/2012. In pratica, qualora le parti riprendano, nel contratto individuale di assunzione, la disciplina prevista dall’ex articolo 18, legge n. 300/1970, ciò non sarà motivo ostativo rispetto alla fruizione dell’incentivo contributivo.
L’esonero è, inoltre, applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati con un socio di cooperativa di lavoro.
Infine, spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché l’utilizzo del lavoratore sia reso a tempo determinato da parte dell’azienda c.d. utilizzatrice.
L’incentivo è possibile, infine, non solo in caso di assunzione ma anche di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore assunto con contratto a termine, a prescindere dal fatto che l’assunzione sia avvenuta nel 2018 o in anni precedenti.”….continua la lettura