Agenzia Entrate: Detassazione dei Premi – importanza del risultato incrementale

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78/E del 18 ottobre 2018, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di detassare un premio di risultato una volta raggiunto l’obiettivo della redditività, individuato nel valore dell’EBIT.

 

Questo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate

L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016 ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali. In particolare, è stata reintrodotta a regime, dal 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”, ovvero con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 16 maggio 2016 (di seguito, decreto).

L’articolo 2 del decreto definisce, al comma 1, i premi di risultato come “somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione“, individuando al comma 2 – con una elencazione esemplificativa – alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.

Il comma 187 della legge di Stabilità 2016 subordina, inoltre, l’applicazione della agevolazione alla circostanza che l’erogazione delle somme avvenga “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Al riguardo, il citato comma 2 dell’articolo 2 del decreto stabilisce, inoltre,   che “I contratti collettivi … devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.“.

Al termine del periodo previsto dal contratto cd. periodo congruo, ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.

La durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso.

Non è, pertanto sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.

Nella fattispecie in esame, si rileva che l’erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla circolare n. 28/E del 2016, bensì è ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT e, in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna.

In ragione di quanto precisato, si ritiene che il premio di risultato in esame   non possa fruire del regime fiscale agevolato previsto dal citato art. 1, commi 182 e ss., della legge di Stabilità 2016 e ss.mm.

Per completezza, si fa però presente che, qualora il valore dell’EBIT raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016, il premio di risultato in esame, potrà godere del regime agevolativo previsto dalla più volte citata legge di Stabilità 2016.

Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione alla misurazione dell’altro parametro, ovvero qualora il rispetto dei tempi di consegna, riferiti al 2017, registri un miglioramento rispetto ai tempi di consegna rilevati nel 2016, nel presupposto   che, da quanto formalizzato e asserito dalla società istante sembra sussistere, i due obiettivi siano alternativi.

Resta fermo che se al termine del periodo congruo non si registri l’incremento nei termini appena illustrati, e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione dell’emolumento premiale.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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