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Lo sgravio contributivo per l’assunzione di giovani

a cura di Roberto Camera

pagina aggiornata al 15 maggio 2018

 

Ai datori di lavoro privati che dal 1º gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

È possibile applicare la decontribuzione ai rapporti a tempo indeterminato stipulati con lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età nel 2018 (dal 2019 il limite di età scende a 30 anni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.



 

La LEGGE

Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2017)

 

La PRASSI AMMINISTRATIVA

La circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018 – Incentivo Occupazione Mezzogiorno (integrabile con l’incentivo giovani)

La circolare INPS n. 48 del 19 marzo 2018 – Incentivo Occupazione NEET (integrabile con l’incentivo giovani)

La circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018 – Incentivo Giovani

 

Le SLIDE

Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani (art. 1, commi 100 e ss., della Legge n. 205/2017)

Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”

Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”

 

L’UTILITY INPS per la verifica dei pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Servizio di verifica esistenza dei rapporti a tempo indeterminato (previa registrazione)

 

I DECRETI DIRETTORIALI

Il Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 – Incentivo Occupazione NEET

Il Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018 – Incentivo Occupazione Mezzogiorno

 

Gli APPROFONDIMENTI

– 14 maggio 2018 – Agevolazioni contributive alle assunzioni: la sottile linea rossa fra richieste lecite e no – di Eufranio Massi

– 16 aprile 2018 – Vademecum incentivo Occupazione Neet – di Roberto Camera

– 13 aprile 2018 – Vademecum esonero contributivo triennale – di Roberto Camera

– 5 aprile 2018 – Assunzioni stabili di giovani – esonero contributivo – di Roberto Camera

– 15 marzo 2018 – INPS: i chiarimenti sugli incentivi strutturali per l’occupazione dei giovani – di Eufranio Massi

– 18 febbraio 2018 – Le caratteristiche dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani – il video – di Roberto Camera

– 27 febbraio 2018 – Le Agevolazioni per il 2018 – il video – di Eufranio Massi

– 18 febbraio 2018 – Incentivo occupazione giovani: la mappa di requisiti, limiti e regole – di Roberto Camera

– 16 febbraio 2018 – 2018 – i benefici di Garanzia Giovani – di Eufranio Massi

– 15 febbraio 2018 – Incentivi strutturali per l’occupazione stabile – di Eufranio Massi

– 10 febbraio 2018 – Assunzioni agevolate dei giovani nel 2018, con qualche perplessità – di Eufranio Massi

– 9 febbraio 2018 – Il “Bonus Sud” per le assunzioni agevolate dei lavoratori nel mezzogiorno – di Eufranio Massi

– 1° febbraio 2018 – Licenziamenti e sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani – di Eufranio Massi

– 25 gennaio 2018 – Assunzioni stabili dei giovani: alcune criticità che si potevano evitare – di Eufranio Massi

– 11 gennaio 2018 – Sgravio contributivo stabile per le assunzioni dei giovani – 50 domande e risposte – di Eufranio Massi

8 gennaio 2018 – Legge di Bilancio 2018 – sgravio contributivo triennale per le imprese che assumono i giovani – di Roberto Camera

5 gennaio 2018 – Incentivi all’assunzione: anche i Consulenti del lavoro possono accertare la disoccupazione – di Roberto Camera

 


La norma di riferimento

Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2017)

 

  1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.
  4. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
  5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.
  7. L’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105.
  8. L’esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  9. L’esonero di cui al comma 100 è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
  10. a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  11. b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

  1. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l’esonero contributivo di cui al comma 100 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo.
  2. Ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.