INPS: Lavoratori intermittenti – computo e trasmissione delle denunce
L’INPS, con il messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, fornisce chiarimenti sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce per i lavoratori intermittenti.
Da aprile 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli sarà obbligatorio trasmettere il flusso UNIEMENS anche per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, anche se non percepiscono alcun compenso in quel mese.
Computo lavoratori intermittenti
L’Istituto ha attivato dal 2001, nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.
Come riportato nel documento tecnico Uniemens, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens (messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017).
In ragione del fatto che l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.
Trasmissione del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità
A partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento.
A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.
Fonte: INPS
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