Parlamento: esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2025, la Legge 15 aprile 2025, n. 50, con disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

La Legge è vigente dal 30 aprile 2025.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

LEGGE 15 aprile 2025, n. 50

Disposizioni per l'esercizio della liberta' sindacale  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia a  ordinamento  militare,
nonche' di proroga della delega di  cui  all'articolo  9,  comma  15,
della legge 28 aprile 2022, n. 46. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di  permessi  e  distacchi  in  favore  delle
  associazioni professionali a carattere sindacale tra militari 
  1. I distacchi e i permessi retribuiti di  cui  all'articolo  1480,
comma 3, del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere  dall'anno  2025,  sono
attribuiti alle associazioni di cui  agli  articoli  1475,  comma  2,
nonche'  1476  e  seguenti  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalita' di cui al  comma
4 del medesimo articolo 1480, in ragione di un distacco ogni  duemila
unita' di personale e di un'ora annua  di  permesso  retribuito  ogni
unita' di personale, ferma restando l'applicazione delle modalita' di
cui al  citato  comma  4  per  eventuali  ulteriori  attribuzioni  di
permessi e distacchi. 
                               Art. 2 
 
Modifica all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46,
  in materia di proroga del termine per l'esercizio della delega 
  1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46,  le
parole: «trenta mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «trentasei
mesi». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 15 aprile 2025 
 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
La Redazione

Autore: La Redazione

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