Costituzione: art. 2 – Diritti inviolabili dell’uomo
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Commento: Diritti inviolabili dell’uomo. Diritti insiti nella natura dell’uomo e per ciò riconosciuti come fondamentali e inviolabili da chiunque e, pertanto, riconosciuti e garantiti dallo Stato. Formazioni sociali. Formazioni (famiglia, comunità civili e religiose, associazioni politiche e sindacali) che, in quanto naturale «prolungamento dell’uomo», godono delle stesse garanzie poste a tutela dei singoli individui. Doveri di solidarietà. La Costituzione indica la solidarietà come «dovere morale».
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Fonte: Regione Emilia Romagna